Le fondazioni bancarie sono state negli ultimi cinque anni destinatarie di specifici interventi del Legislatore e del Ministero del Tesoro tesi ad inquadrare il fenomeno aziendale nel sistema macroeconomico ed ad attribuire alle fondazioni bancarie un rilievo distinto rispetto alla banca di origine, individuando organi e organizzazione proprie.
In questo senso la Legge n. 153/99 ha segnato una tappa importante nell’evoluzione della disciplina sulle fondazioni bancarie in quanto ha riconosciuto la natura giuridica privata e la piena autonomia statutaria e gestionale alle stesse e ne ha definito una specifica disciplina civilistica e fiscale. La norma all’art. 9 si sofferma in particolare sulle modalità di rendicontazione dell’attività di gestione della fondazione rinviando la definizione del nuovo schema di bilancio ad un regolamento da emanarsi a cura dell’Autorità di Vigilanza.
I principi introdotti con la Legge 153/99 hanno trovato una profonda revisione a seguito dell’intervento legislativo contenuto all’art.11 della Legge n. 448/01 la cd. Legge Tremonti che ha interessato principalmente la natura giuridica, i settori di intervento, la composizione degli organi di indirizzo e la disciplina delle incompatibilità.
Il dibattito sulla legittimità di tali disposizioni alla luce della natura privatistica e della autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, statuite dalla cd. Legge Ciampi a portato ad alcune pronunce importanti della Corte Costituzionale.
Tra le più recenti si ricordano quelle con le quali è stata ribadita la natura giuridica privata delle fondazioni (Corte Costituzionale, Sentenza del 24 settembre 2003, n.300) e l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che imponevano negli organi di indirizzo la prevalenza degli enti di cui all’ art.114 della Costituzione e che assegnavano all'Autorità di Vigilanza il potere di cambiare i settori ammessi, nonché delle disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs. n. 153/99 che riconosceva alla medesima Autorità il potere di emanare atti di indirizzo (Corte Costituzionale, Sentenza del 24 settembre 2003, n. 301).
E’ opportuno rilevare peraltro come con specifico riferimento ai documenti di rendicontazione propri delle attività delle Fondazioni bancarie la legge 153/99 aveva previsto che che il Ministero del Tesoro intervenisse per regolamentare l’ordinato passaggio dalla vecchia impostazione di bilancio a quella nuova.
Il Ministero del Tesoro è infatti intervenuto con l’Atto di Indirizzo del 12 aprile 2001 disciplinando le disposizioni transitorie in materia di bilancio per l’anno 2000, di fatto ancora attualmente in vigore dal momento che l’Autorità di Vigilanza non ha ancora emanato il Regolamento per il nuovo schema di bilancio.
La ricerca prende le mosse dai risultati di uno studio svolto presso l’Università di Udine da un gruppo di ricercatori coordinati dal prof. Giovanni Battista Alberti che ha tracciato un modello di rendicontazione dei risultati dell’attività erogativa delle Fondazioni bancarie differente rispetto allo schema previsto dal Provvedimento del 19 aprile 2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
Lo studio afferma che per apprezzare il grado di adeguatezza degli schemi e principi di bilancio previsti nell’atto di indirizzo nel rappresentare i risultati ottenuti dalla gestione della fondazione bancaria ad opera degli amministratori della stessa, sia necessario riflettere sulla natura dell’azienda fondazione, sui soggetti che vi operano, sull’organizzazione, e sulle caratteristiche del ciclo delle attività economiche.
Solo l’approfondimento di tali elementi caratterizzanti l’esistenza e l’operare della fondazione bancaria possono metterci in grado di valutare l’adeguatezza del modello di bilancio così come indicato dal Ministero del Tesoro a rendicontare i risultati di un’attività tesa al soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento senza ottenere un corrispettivo monetario.
L’interesse scientifico della ricerca si concentra così sulla dimensione più propriamente erogativa delle Fondazioni bancarie nel tentativo di indagare le logiche di gestione e di determinazione dei risultati dell’attività istituzionale delle stesse.
Lo sviluppo e l’implementazione di una rendicontazione dell’attività istituzionale incontra due limiti rilevanti:
l’inesistenza di ricavi di vendita di natura monetaria, che condiziona la valorizzazione dei ricavi derivanti dalle utilità cedute alla collettività di riferimento e conseguentemente la determinazione del risultato di esercizio delle fondazioni bancarie;
l’inadeguatezza del sistema informativo aziendale a consentire un’attività di programmazione e controllo dell’attività istituzionale tesa a rilevare le aree di criticità gestionale in termini di efficienza ed efficacia.
Il progetto intende approfondire, con riferimento al primo limite, le possibili implementazioni del modello di bilancio proposto dal gruppo di studio, esplicitando le logiche rilevative e valutative dei fatti aziendali che sottendono alla sua redazione.
In relazione al secondo limite lo studio si propone di mettere a fuoco ed analizzare le principali aree di criticità proprie dei sistemi informativi delle Fondazioni bancarie, nell’intento di renderli coerenti alle nuove modalità di redazione del risultato di esercizio.
Il progetto si articolerà nei momenti come di seguito descritti:
-analisi delle problematiche generali di gestione, organizzazione e rilevazione proprie delle aziende di erogazione: attività di ricerca bibliografica, studio e approfondimento dei differenti contributi degli studiosi aziendali al fine di pervenire ad un quadro di riferimento il più possibile organico (tempo previsto: 6 mesi);
-analisi delle realtà delle fondazioni bancarie nella loro attività puramente erogativa e ipotesi di implementazione di uno schema di rendicontazione dell’utilità prodotta dalle stesse per la collettività a cui si riferiscono (12 mesi);
-eventuale sperimentazione del modello in alcune fondazioni bancarie (6 mesi).