Sentenza della Corte del 9 marzo 1999. - Centros Ltd contro Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Højesteret -
Danimarca. - Libertà di stabilimento - Stabilimento di una succursale di una
società senza un'attività effettiva - Elusione del diritto nazionale - Rifiuto
di registrazione. - Causa C-212/97.
raccolta della
giurisprudenza 1999 pagina I-01459
Massima
Parti
Motivazione
della sentenza
Decisione
relativa alle spese
Dispositivo
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro e che ivi ha la sua sede senza esercitarvi attività commerciali - Stabilimento di una succursale in un altro Stato membro - Rifiuto d'immatricolazione - Inammissibilità - Possibilità per gli Stati membri di prendere misure contro le frodi
(Trattato CE, artt 52 e 58)
Gli artt. 52 e 58 del Trattato ostano a che uno Stato membro rifiuti la
registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla
legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi
attività commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla
società di cui si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro
nel quale la stessa succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una
società ed eludendo in tal modo l'applicazione di norme, relative alla
costituzione delle società, più severe in materia di liberazione di un capitale
sociale minimo. Infatti, essendo il diritto di costituire una società in
conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali in altri
Stati membri inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della
libertà di stabilimento garantita dal Trattato, il fatto che un cittadino di uno
Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato
membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei
succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del
diritto di stabilimento. Tuttavia, questa interpretazione non esclude che le autorità dello Stato
membro interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire o
sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in
cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti
dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante
la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei
creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro
interessato.
Nel procedimento C-212/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Højesteret (Danimarca), nella causa
dinanzi ad esso pendente tra Centros Ltd e Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 52, 56 e 58 del Trattato
CE, LA CORTE, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn,
J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C.
Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L.
Sevón, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: A. La Pergola cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: - per l'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dalla Kammeradvokaten, nella persona
dell'avv. Karsten Hagel-Sørensen, del foro di Copenhagen; - per il governo danese, dal signor Peter Biering, capodivisione presso il
ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger,
vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari
esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario agli affari esteri presso la
stessa direzione, in qualità di agenti; - per il governo olandese, dal signor Adriaan Bos, consigliere giuridico
presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Ridley, del Treasury
Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor Derrick
Wyatt, QC; - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Caeiro,
consigliere giuridico, e Hans Støvlbæk, membro del servizio giuridico, in
qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali dell'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, con l'avv.
Karsten Hagel-Sørensen, del governo francese, rappresentato dal signor Gautier
Mignot, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor Marc Fierstra,
consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente, del governo svedese, rappresentato dal signor Erik Brattgård,
departementsråd presso il segretariato giuridico del ministero degli Affari
esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal
signor Derrick Wyatt, e della Commissione, rappresentata dai signori Antonio
Caeiro e Hans Støvlbæk, all'udienza del 19 maggio 1998, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16
luglio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza
1 Con ordinanza 3 giugno 1997, pervenuta in cancelleria il 5 giugno
successivo, lo Højesteret ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del
Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 52, 56
e 58 del Trattato. 2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra Centros Ltd (in
prosieguo: «Centros»), «private limited company» registrata il 18 maggio 1992 in
Inghilterra e nel Galles, e l'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (direzione generale
del commercio e delle società), dipendente dal ministero del Commercio danese,
in merito al rifiuto di tale amministrazione di registrare in Danimarca una
succursale di Centros. 3 Risulta dagli atti di causa che Centros non ha svolto alcuna attività dalla
sua costituzione. Poiché la normativa del Regno Unito non assoggetta le società
a responsabilità limitata ad alcun requisito relativo alla costituzione e alla
liberazione di un capitale sociale minimo, il capitale sociale della Centros,
che ammonta a 100 UKL, non è stato né liberato né messo a disposizione della
società. Tale capitale è ripartito in due quote sociali, detenute dal signor e
dalla signora Bryde, cittadini danesi residenti in Danimarca. La signora Bryde è
amministratore di Centros; la sede della società è nel Regno Unito, con
domicilio presso un amico del signor Bryde. 4 In diritto danese, Centros, in quanto «private limited company», è
considerata una società a responsabilità limitata straniera. Le norme in materia
di registrazione delle succursali («filialer») di società di tale tipo sono
stabilite dall'anpartsselskabslov (legge sulle società a responsabilità
limitata). 5 L'art. 117 di questa legge dispone, in particolare: «1) Le società a responsabilità limitata e le società straniere di forma
giuridica analoga domiciliate in uno Stato membro delle Comunità europee possono
esercitare un'attività in Danimarca per il tramite di una succursale». 6 Nell'estate 1992, la signora Bryde ha richiesto all'Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen la registrazione di una succursale di Centros in Danimarca.
7 L'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ha rifiutato la registrazione, in
particolare per il motivo che Centros, che non esercita alcuna attività
commerciale nel Regno Unito, intendeva in realtà costituire in Danimarca non una
succursale, bensì una sede principale, eludendo le norme nazionali relative, in
particolare, alla liberazione di un capitale minimo, fissato a 200 000 DKR dalla
legge n. 886 del 21 dicembre 1991. 8 Centros ha presentato ricorso dinanzi all'Østre Landsret avverso la
decisione di rifiuto dell'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 9 L'Østre Landsret ha accolto gli argomenti dell'Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen nella sentenza 8 settembre 1995, che veniva impugnata da
Centros dinanzi allo Højestret. 10 Nell'ambito di questo procedimento, Centros sostiene che soddisfa i
requisiti ai quali la legge sulle società a responsabilità limitata assoggetta
la registrazione di una succursale di una società straniera. Dal momento che è
stata legalmente costituita nel Regno Unito, avrebbe il diritto di costituire
una succursale in Danimarca, in forza del combinato disposto degli artt. 52 e 58
del Trattato. 11 Secondo Centros, il fatto di non avere esercitato alcuna attività
commerciale dalla sua costituzione nel Regno Unito non incide sul suo diritto di
libero stabilimento. Infatti, nella sentenza 10 luglio 1986, causa 79/85, Segers
(Racc. pag. 2375), la Corte avrebbe dichiarato che gli artt. 52 e 58 del
Trattato ostano a che le autorità di uno Stato membro neghino all'amministratore
di una società di fruire di un regime nazionale di assicurazione malattia per il
solo fatto che la società è stata costituita secondo le leggi di un altro Stato
membro nel quale essa ha del pari la sede sociale, anche se non vi svolge
attività commerciale. 12 L'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ritiene, da parte sua, che il rifiuto di
registrazione non sia contrario agli artt. 52 e 58 del Trattato, qualora la
costituzione della succursale in Danimarca appaia come un mezzo per eludere la
normativa nazionale relativa alla costituzione e alla liberazione di un capitale
minimo. Il rifiuto di registrazione sarebbe inoltre giustificato dalla necessità
di tutelare i creditori, pubblici o privati, e i contraenti, e, ancora, dalla
necessità di lottare contro la bancarotta fraudolenta. 13 Considerato quanto precede, lo Højesteret ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con l'art. 52 del Trattato CE, in combinato disposto con
gli artt. 58 e 56 del medesimo, il diniego di registrazione di una succursale di
una società con sede in un altro Stato membro e che, con un capitale sociale di
100 UKL (circa 1 000 DKR), è legittimamente costituita ed esistente
conformemente alla normativa di tale Stato membro, qualora la società stessa non
svolga attività economiche, ma si intenda costituire la succursale per
l'esercizio del complesso delle attività nel Paese di costituzione della
succursale e sia accertato che tale modo di agire viene utilizzato per evitare
la costituzione di una società nel citato Stato membro ed eludere così il
requisito di un capitale sociale minimo di 200 000 DKR, attualmente 125 000
DKR». 14 Con la sua questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se gli
artt. 52 e 58 del Trattato ostino a che uno Stato membro neghi la registrazione
di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di
un altro Stato membro nel quale essa ha la propria sede senza svolgervi attività
commerciali, quando la succursale è destinata a consentire a tale società lo
svolgimento di tutta la sua attività nello Stato in cui la stessa succursale
viene costituita, evitando di costituirvi una società ed eludendo in tal modo
l'applicazione di norme relative alla costituzione delle società più severe
sotto il profilo della liberazione di un capitale sociale minimo. 15 Occorre precisare, in via preliminare, che l'Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen non contesta in assoluto che qualsiasi società per azioni o a
responsabilità limitata che abbia la propria sede in un altro Stato membro possa
svolgere un'attività in Danimarca per il tramite di una succursale. Essa ammette
quindi, in via generale, la registrazione in Danimarca di una succursale di una
società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, e ha aggiunto,
in particolare, che, se Centros svolgesse un'attività commerciale in Inghilterra
e nel Galles, essa avrebbe ammesso la registrazione in Danimarca della sua
succursale. 16 Secondo il governo danese, l'art. 52 del Trattato non trova applicazione
nel caso di specie della causa a qua, poiché si tratterebbe di una situazione
puramente interna alla Danimarca. I signori Bryde, cittadini danesi, avrebbero
infatti costituito in Gran Bretagna una società che non svolge alcuna attività
effettiva, allo scopo esclusivo di costituire una società attiva in Danimarca
per il tramite di una succursale e di evitare così l'applicazione della
normativa danese relativa alla costituzione delle società a responsabilità
limitata. Ciò considerato, la costituzione, ad opera di cittadini di uno Stato
membro, di una società in un altro Stato membro non costituirebbe un elemento di
estraneità rilevante sotto il profilo del diritto comunitario, e in particolare
della libertà di stabilimento. 17 A questo proposito, si deve osservare che una situazione quale quella in
cui una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro nel quale ha
la sua sede sociale desidera creare una succursale in un altro Stato membro
rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Non rileva, a
questo proposito, che la società sia stata costituita nel primo Stato membro al
solo scopo di stabilirsi nel secondo, nel quale essa svolgerebbe l'essenziale,
se non il complesso, delle sue attività economiche (v., in tal senso, la citata
sentenza Segers, punto 16). 18 La circostanza che i coniugi Bryde abbiano costituito la società nel Regno
Unito nell'intento di eludere la normativa danese che impone la liberazione di
un capitale sociale minimo, che non è stata contestata né nelle osservazioni
scritte né all'udienza, non esclude inoltre che la creazione da parte di questa
società britannica di una succursale in Danimarca rientri nell'ambito della
libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 52 e 58 del Trattato. La questione
dell'applicabilità degli artt. 52 e 58 del Trattato è infatti distinta dalla
questione se uno Stato membro possa adottare misure atte a impedire che, in
presenza delle possibilità offerte dal Trattato, i suoi cittadini tentino di
sottrarsi abusivamente all'impero della propria legge nazionale. 19 In merito alla questione se, come sostengono i coniugi Bryde, il diniego
di iscrizione in Danimarca della succursale della loro società costituita
secondo il diritto di un altro Stato membro, nel quale la società ha la sede,
costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento, occorre ricordare che la
libertà di stabilimento riconosciuta dall'art. 52 del Trattato ai cittadini
comunitari comporta per questi ultimi il diritto di accedere alle attività non
salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese
alle stesse condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei
confronti dei propri cittadini. Inoltre, l'art. 58 equipara alle persone fisiche
aventi la cittadinanza degli Stati membri le società costituite conformemente
alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della
Comunità. 20 Ne consegue che queste società hanno il diritto di svolgere la loro
attività in un altro Stato membro, mediante una agenzia, succursale o filiale.
La localizzazione della loro sede sociale, della loro amministrazione centrale o
del loro centro di attività principale serve a determinare, al pari della
cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento
giuridico di uno Stato (v., in questo senso, sentenze Segers, citata, punto 13;
28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 18; 13
luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank, Racc. pag. I-4017, punto 13, e 16
luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 20). 21 Ora, la prassi consistente nel diniego, in determinate circostanze, da
parte di uno Stato membro, di registrazione di una succursale di una società che
ha la sede in un altro Stato membro, conduce a impedire a società costituite in
conformità alla normativa di quest'ultimo Stato membro l'esercizio del diritto
di stabilimento loro conferito dagli artt. 52 e 58 del Trattato. 22 Di conseguenza, una tale prassi costituisce un ostacolo all'esercizio
delle libertà garantite da queste disposizioni. 23 Secondo le autorità danesi, i coniugi Bryde non potrebbero tuttavia
avvalersi di queste disposizioni, poiché la creazione di società da essi
perseguita avrebbe per solo scopo l'elusione dell'applicazione del diritto
nazionale relativo alla costituzione di società a responsabilità limitata e
configurerebbe perciò un abuso del diritto di stabilimento. Il regno di
Danimarca sarebbe di conseguenza in diritto di adottare misure per opporsi a un
tale abuso, rifiutando la registrazione della succursale. 24 Certamente, risulta dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro
ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità
offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'impero
delle leggi nazionali, e che gli interessati non possono avvalersi abusivamente
o fraudolentemente del diritto comunitario (v., in particolare, nel settore
della libera prestazione dei servizi, sentenze 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van
Binsbergen, Racc. pag. 1299, punto 13; 3 febbraio 1993, causa C-148/91, Veronica
Omroep Organisatie, Racc. pag. I-487, punto 12, e 5 ottobre 1994, causa C-23/93,
TV 10, Racc. pag. I-4795, punto 21; in materia di libertà di stabilimento,
sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors, Racc. pag. 399, punto 25, e 3
ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha, Racc. pag. I-3551, punto 14; in materia
di libera circolazione delle merci, sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83,
Leclerc e a., Racc. pag. 1, punto 27; in materia di previdenza sociale, sentenza
2 maggio 1996, causa C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 24; in materia
di libera circolazione dei lavoratori, sentenza 21 giugno 1988, causa 39/86,
Lair, Racc. pag. 3161, punto 43; in materia di politica agricola comune,
sentenza 3 marzo 1993, causa C-8/92, General Milk Products, Racc. pag. I-779,
punto 21; in materia di diritto societario, sentenza 12 maggio 1998, causa
C-367/96, Kefalas e a., Racc. pag. I-2843, punto 20). 25 Anche se i giudici nazionali possono tener conto, basandosi su elementi
obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento dell'interessato per negargli
eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario
invocate, tuttavia, nel valutare tale comportamento, essi devono tener presenti
le finalità perseguite dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi (sentenza
Paletta, citata, punto 25). 26 Nel caso di specie della causa a qua, si deve rilevare che le disposizioni
nazionali delle quali gli interessati cercano di evitare l'applicazione sono
norme relative alla costituzione di società e non norme relative all'esercizio
di determinate attività professionali. Ora, le disposizioni del Trattato
relative alla libertà di stabilimento sono volte precisamente a consentire alle
società costituite conformemente alla normativa di uno Stato membro e che hanno
la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro stabilimento
principale all'interno della Comunità, di svolgere attività negli altri Stati
membri per il tramite di un'agenzia, di una succursale o di una filiale. 27 Ciò considerato, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che
desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui
norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei succursali in altri
Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento.
Infatti, il diritto di costituire una società in conformità alla normativa di
uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri è inerente
all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico, della libertà di stabilimento
garantita dal Trattato. 28 A questo proposito, la circostanza che il diritto delle società non sia
completamente armonizzato nella Comunità è poco rilevante; per di più, il
Consiglio può sempre, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 54, n. 3, lett.
g), del Trattato CE, completare questa armonizzazione. 29 Risulta inoltre dal punto 16 della citata sentenza Segers che il fatto che
una società non svolga alcuna attività nello Stato membro in cui essa ha la sede
e svolga invece le sue attività unicamente nello Stato membro della sua
succursale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un comportamento
abusivo e fraudolento, che consenta a quest'ultimo Stato membro di negare a tale
società di fruire delle disposizioni comunitarie relative al diritto di
stabilimento. 30 Ciò considerato, il diniego, da parte di uno Stato membro, di
registrazione della succursale di una società costituita in conformità al
diritto di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede per il motivo che la
succursale è destinata a consentire a tale società di svolgere l'intera sua
attività economica nello Stato di accoglienza, con la conseguenza che la sede
secondaria sfuggirebbe alla normativa nazionale relativa alla costituzione e
alla liberazione di un capitale minimo, è incompatibile con gli artt. 52 e 58
del Trattato, in quanto impedisce qualsiasi attuazione del diritto al libero
stabilimento secondario di cui gli artt. 52 e 58 del Trattato vogliono
precisamente assicurare il rispetto. 31 Occorre infine domandarsi se la prassi nazionale di cui si tratta non
possa essere giustificata dalla ragioni invocate dalle autorità danesi. 32 Riferendosi sia all'art. 56 del Trattato, sia alla giurisprudenza della
Corte relativa ai motivi imperativi di interesse generale, l'Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen sostiene che l'obbligo, per le società a responsabilità
limitata, di costituire e liberare un capitale sociale minimo persegue un
duplice obiettivo: da un lato, rafforzare la solidità finanziaria delle società
al fine di tutelare i creditori pubblici dal rischio di irrecuperabilità dei
crediti pubblici, poiché, a differenza dei creditori privati, essi non possono
garantire i loro crediti con la costituzione di una garanzia o di una cauzione,
e, dall'altro, in modo più generale, tutelare tutti i creditori, pubblici e
privati, prevenendo il rischio di bancarotta fraudolenta dovuta a insolvenza di
società il cui capitale iniziale era insufficiente. 33 L'Erhvervs- og Selskabsstyrelsen aggiunge che non esistono modalità meno
rigorose di perseguire questo duplice obiettivo. Infatti, l'altra modalità di
tutela dei creditori, vale a dire la fissazione di norme che prevedano la
possibilità di chiamare in causa, a determinate condizioni, la responsabilità
personale degli associati, sarebbe più restrittiva dell'obbligo di costituire e
liberare un capitale sociale minimo. 34 Dopo aver rilevato che le ragioni invocate non rientrano nell'ambito
dell'art. 56 del Trattato, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza
della Corte, i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare
l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare
quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere
giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a
garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto
necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenze 31 marzo 1993, causa
C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32, e 30 novembre 1995, causa C-55/94,
Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 37). 35 Tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie della causa a qua.
In primo luogo, la prassi in questione non è nemmeno volta a raggiungere
l'obiettivo di tutela dei creditori cui essa si considera preordinata, poiché,
se la società interessata avesse svolto un'attività nel Regno Unito, la sua
succursale sarebbe stata registrata in Danimarca, e in tal caso i creditori
pubblici danesi si sarebbero trovati ugualmente in posizione deteriore. 36 In secondo luogo, poiché la società di cui si tratta nella causa a qua si
presenta come una società di diritto inglese, e non di diritto danese, i suoi
creditori sono informati del fatto che essa è soggetta a una normativa diversa
da quella che disciplina in Danimarca la costituzione di società a
responsabilità limitata, e possono fare riferimento a una normativa comunitaria
determinata a loro tutela, quali la quarta direttiva del Consiglio 25 luglio
1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato
e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), e
l'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla
pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società
soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36). 37 Inoltre, contrariamente a quanto esposto dalle autorità danesi, è
possibile adottare misure meno severe o meno restrittive di libertà
fondamentali, che diano ad esempio la possibilità legale ai creditori pubblici
di costituire le garanzie necessarie. 38 Infine, il fatto che uno Stato membro non possa negare la registrazione di
una succursale di una società costituita conformemente alla normativa di un
altro Stato membro nel quale essa ha la sede non esclude che questo primo Stato
possa adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei
confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato
membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali
sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una
società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o
pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato. In ogni caso,
la lotta alle frodi non può giustificare una prassi di diniego della
registrazione di una succursale di società che ha la propria sede in un altro
Stato membro. 39 Si deve quindi risolvere la questione sottoposta nel senso che gli artt.
52 e 58 del Trattato ostano a che uno Stato membro rifiuti la registrazione di
una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un
altro Stato membro nel quale essa ha la sede senza svolgervi attività
commerciali, quando la succursale ha lo scopo di consentire alla società di cui
si tratta di svolgere l'intera sua attività nello Stato membro nel quale la
stessa succursale verrà istituita, evitando di costituirvi una società ed
eludendo in tal modo l'applicazione di norme, relative alla costituzione delle
società, più severe in materia di liberazione di un capitale sociale minimo.
Tuttavia, questa interpretazione non esclude che le autorità dello Stato membro
interessato possano adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le
frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con
lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto
ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione
di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati
o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato. Massima
Parti
Motivazione della sentenza