SENTENZA DELLA CORTE
5 novembre 2002 (1)
«Artt. 43 CE e 48 CE - Società costituita in conformità alla
normativa di uno Stato membro dove ha la sua sede sociale - Società che
esercita la sua libertà di stabilimento in un altro Stato membro - Società che
si ritiene abbia trasferito la sua sede effettiva nel territorio dello Stato
membro ospitante in base al diritto di tale Stato - Mancato riconoscimento da
parte dello Stato membro ospitante della capacità giuridica e della capacità
processuale della società - Restrizione alla libertà di stabilimento -
Giustificazione»
Nel procedimento C-208/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa
dinanzi ad esso pendente tra
Überseering BV
e
Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE,
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P.
Puissochet, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai
sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle
sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. Von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues,
giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Überseering BV, dal sig. W.H. Wagenführ, Rechtsanwalt;
- per la Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), dal sig. F.
Kösters, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dal sig. A. Dittrich e dalla sig.ra B.
Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità
di agente;
- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente,
assistito dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di
agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Patakia e C.
Schmidt, in qualità di agenti;
- per l'Autorità di sorveglianza AELS, dai sigg. P. Dyrberg e J.F. Jónsson
e dalla sig.ra E. Wright, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Überseering BV, rappresentata dal sig.
W.H. Wagenführ, della Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC),
rappresentata dal sig. F. Kösters, del governo tedesco, rappresentato dal sig.
A. Dittrich, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in
qualità di agente, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra
H.G. Sevenster, in qualità di agente, del governo del Regno Unito,
rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, assistita dalla sig.ra J. Stratford,
della Commissione, rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt, e dell'Autorità di
sorveglianza AELS, rappresentata dal sig. P. Dyrberg, all'udienza del 16
ottobre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 4
dicembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 30 marzo 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25
maggio seguente, il Bundesgerichtshof ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234
CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 43 CE
e 48 CE.
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la
Überseering BV (in prosieguo: la «Überseering»), società di diritto dei Paesi
Bassi, iscritta il 22 agosto 1990 nel registro delle imprese di Amsterdam e
Haarlem, e la Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (in prosieguo: la
«NCC»), società con sede in Germania, relativamente alla riparazione di vizi
nell'esecuzione in Germania di lavori affidati dalla Überseering alla NCC.
Diritto nazionale
- 3.
- La Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco) prevede che il
ricorso di una parte che non possiede la capacità processuale dev'essere
dichiarato irricevibile. Ai sensi del suo art. 50, n. 1, hanno la capacità
processuale tutti coloro, comprese le società, che hanno la capacità
giuridica, definita come la capacità di essere titolare di diritti ed
obblighi.
- 4.
- Secondo una costante giurisprudenza del Bundesgerichtshof, approvata dalla
dottrina tedesca dominante, la capacità giuridica di una società viene
valutata in base al diritto applicabile nel luogo in cui si trova la sua sede
effettiva («Sitztheorie» o teoria della sede), in opposizione alla
«Gründungstheorie» o teoria della costituzione, secondo la quale la capacità
giuridica viene determinata in base al diritto dello Stato in cui la società è
stata costituita. Questa regola si applica anche allorché una società è stata
validamente costituita in un altro Stato e la sua sede effettiva è stata poi
trasferita in Germania.
- 5.
- In quanto la capacità giuridica di una tale società viene valutata in
relazione al diritto tedesco, essa non può essere né titolare di diritti ed
obblighi né parte in un procedimento giudiziario, a meno che non venga
ricostituita in Germania in modo da acquisire la capacità giuridica in
relazione al diritto tedesco.
Causa principale
- 6.
- Nell'ottobre 1990 la Überseering ha acquistato un'area situata a
Düsseldorf (Germania), che ha utilizzato per fini professionali. Con contratto
d'opera in data 27 novembre 1992, la Überseering ha affidato alla NCC la
ristrutturazione di un'autorimessa e di un motel costruiti su tale area. Le
prestazioni sono state effettuate, ma la Überseering ha rilevato l'esistenza
di vizi nell'esecuzione dei lavori di pittura.
- 7.
- Nel dicembre 1994 due cittadini tedeschi residenti a Düsseldorf hanno
acquistato la totalità delle quote sociali della Überseering.
- 8.
- Dopo aver inutilmente chiesto alla NCC la riparazione dei vizi constatati
nell'esecuzione dei lavori, la Überseering, nel 1996, sulla base del contratto
d'opera concluso con la NCC, ha convenuto quest'ultima dinanzi al Landgericht
Düsseldorf perché fosse condannata a versarle la somma di DEM 1 163 657,77,
maggiorata degli interessi, a titolo delle spese di riparazione dei vizi fatti
valere e dei relativi danni.
- 9.
- Il Landgericht ha respinto questo ricorso. L'Oberlandesgericht Düsseldorf
ha confermato questa decisione di rigetto. Secondo le constatazioni di
quest'ultimo, la Überseering ha trasferito la sua sede effettiva a Düsseldorf
in seguito all'acquisizione delle sue quote da parte di due cittadini
tedeschi. L'Oberlandesgericht ha ritenuto che la Überseering, in qualità di
società di diritto dei Paesi Bassi, non avesse la capacità giuridica in
Germania e, di conseguenza, non potesse stare in giudizio.
- 10.
- Pertanto, l'Oberlandesgericht ha dichiarato irricevibile il ricorso della
Überseering.
- 11.
- La Überseering ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza
dell'Oberlandesgericht dinanzi al Bundesgerichtshof.
- 12.
- Dalle osservazioni della Überseering risulta poi che, parallelamente al
procedimento attualmente pendente dinanzi al Bundesgerichtshof, la
Überseering, in applicazione di altre norme di diritto tedesco non precisate,
è stata convenuta in giudizio dinanzi ad un giudice tedesco. Essa sarebbe
stata pertanto condannata dal Landgericht Düsseldorf a pagare onorari di
architetti, verosimilmente a causa della sua iscrizione, in data 11 settembre
1991, nel registro immobiliare di Düsseldorf, come proprietaria dell'area
sulla quale sono costruiti l'autorimessa ed il motel ristrutturati dalla NCC.
Questioni pregiudiziali
- 13.
- Il Bundesgerichtshof, benché constati che la sua giurisprudenza esposta ai
punti 4 e 5 della presente sentenza venga contestata sotto diversi aspetti da
una parte della dottrina tedesca, ritiene preferibile, allo stato attuale del
diritto comunitario e del diritto delle società nell'Unione europea,
continuare ad applicarla per diversi motivi.
- 14.
- Innanzi tutto occorrerebbe escludere qualsiasi soluzione secondo la quale,
prendendo in considerazione differenti elementi di collegamento, la situazione
giuridica di una società viene valutata in relazione a vari ordinamenti
giuridici. Secondo il Bundesgerichtshof, una tale soluzione comporterebbe
un'incertezza giuridica in quanto i settori da disciplinare, che dovrebbero
essere assoggettati a differenti ordinamenti giuridici, non potrebbero essere
chiaramente distinti gli uni dagli altri.
- 15.
- Inoltre, l'elemento di collegamento rappresentato dal luogo di
costituzione avvantaggerebbe i fondatori della società i quali,
contemporaneamente al suddetto luogo, potrebbero scegliere l'ordinamento
giuridico loro più congeniale. Questo aspetto costituirebbe il punto debole
della teoria della costituzione, che non terrebbe conto del fatto che la
costituzione e la gestione di una società incidono anche sugli interessi di
terzi e dello Stato dove è ubicata la sede effettiva, se quest'ultima è
situata in uno Stato diverso da quello in cui la società è stata costituita.
- 16.
- Infine, l'elemento di collegamento costituito dal luogo della sede
effettiva consentirebbe invece di evitare che, mediante una costituzione di
società all'estero, siano eluse le disposizioni del diritto delle società
dello Stato in cui si trova la sede effettiva intese a tutelare taluni
interessi fondamentali. Nella fattispecie, gli interessi che il diritto
tedesco intende tutelare sarebbero in particolare quelli dei creditori della
società: la normativa relativa alle «Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbH)» (società a responsabilità limitata di diritto tedesco) assicurerebbe
questa tutela mediante norme dettagliate in materia di formazione e
conservazione del capitale sociale. Dovrebbero essere tutelate anche le
società controllate e i loro soci di minoranza in caso di collegamenti tra
imprese, e questa tutela viene assicurata, in Germania, da norme quali quelle
del diritto dei gruppi e, in caso di accordi di controllo e di contratti di
cessione degli utili, quelle relative all'indennizzo e alla compensazione
finanziaria dei soci svantaggiati da questi accordi e contratti. Infine, le
norme sulla cogestione garantirebbero la tutela dei lavoratori occupati presso
la società. Il Bundesgerichtshof sottolinea che disposizioni equivalenti non
esistono in tutti gli Stati membri.
- 17.
- Il Bundesgerichtshof si chiede tuttavia se, nel caso di un trasferimento
da un paese all'altro della sede effettiva, la libertà di stabilimento
garantita dagli artt. 43 CE e 48 CE non si opponga al collegamento della
situazione giuridica della società al diritto dello Stato membro in cui si
trova la sua sede effettiva. A suo parere, la soluzione di tale questione non
può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della Corte.
- 18.
- Esso rileva, a tal riguardo, che, nella sentenza 27 settembre 1988, causa
81/87, Daily Mail and General Trust (Racc. pag. 5483), la Corte, dopo aver
indicato che le società potevano fare uso della loro libertà di stabilimento
costituendo agenzie, succursali o filiali o trasferendo l'intero loro capitale
ad una nuova società in un altro Stato membro, ha constatato che, a differenza
delle persone fisiche, le società non hanno alcuna realtà effettiva oltre
l'ordinamento giuridico nazionale che disciplina la loro costituzione e la
loro esistenza. Dalla stessa sentenza risulterebbe anche che il Trattato CE ha
ammesso la disparità delle norme di conflitto nazionali ed ha riservato a
futuri lavori legislativi la soluzione dei problemi che vi sono connessi.
- 19.
- Nella sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc. pag. I-1459),
la Corte avrebbe censurato il rifiuto di un'autorità danese di iscrivere nel
registro delle imprese la succursale di una società regolarmente costituita
nel Regno Unito. Il Bundesgerichtshof rileva tuttavia che questa società non
aveva trasferito la sua sede poiché, dalla sua costituzione, la sua sede
sociale si trovava nel Regno Unito e la sua sede effettiva in Danimarca.
- 20.
- Il Bundesgerichtshof si chiede, in considerazione della sentenza Centros,
sopra menzionata, se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di
stabilimento si oppongano, in una situazione quale quella di cui trattasi,
all'applicazione delle norme di conflitto vigenti nello Stato membro in cui ha
effettivamente sede una società legalmente costituita in un altro Stato
membro, allorché queste norme hanno come conseguenza il mancato riconoscimento
della capacità giuridica di tale società e quindi della sua capacità di stare
in giudizio in tale Stato membro per farvi valere i diritti sorti da un
contratto.
- 21.
- In tale situazione, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 43 CE e 48 CE debbano essere interpretati nel senso che si
pone in contrasto con la libertà di stabilimento delle società il fatto che la
capacità giuridica e la capacità processuale di una società, validamente
costituita secondo il diritto di uno Stato membro, vengano valutate sulla base
del diritto dello Stato dove la detta società ha trasferito la propria sede
amministrativa effettiva, e che il diritto di quest'ultimo Stato comporta che
la società di cui trattasi non può più far valere in giudizio in tale Stato i
propri diritti ex contractu.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se la libertà di stabilimento delle società (artt. 43 CE e 48 CE) implichi
che la capacità giuridica e la capacità processuale debbano essere valutate
sulla base del diritto dello Stato dove la detta società è stata costituita».
Sulla prima questione pregiudiziale
- 22.
- Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli
artt. 43 CE e 48 CE si oppongano a che, allorché una società costituita
conformemente alla normativa di uno Stato membro nel cui territorio ha la sua
sede sociale viene considerata, in base al diritto di un altro Stato membro,
come se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato, quest'ultimo
neghi alla detta società la capacità giuridica e quindi la capacità di stare
in giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far valere i diritti
derivanti da un contratto concluso con una società stabilita in tale Stato.
Osservazioni presentate alla Corte
- 23.
- Secondo la NCC nonché secondo i governi tedesco, spagnolo e italiano, le
disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento non si
oppongono a che la capacità giuridica e la capacità processuale di una società
regolarmente costituita in forza del diritto di uno Stato membro siano
valutate in relazione alla normativa di un altro Stato membro nel quale tale
società si ritiene abbia trasferito la sua sede effettiva e, eventualmente, a
che tale società non possa far valere in giudizio in questo altro Stato i
diritti derivanti da un contratto concluso con una società stabilita in tale
Stato.
- 24.
- Essi basano la loro analisi, da un lato, sulle disposizioni dell'art. 293,
terzo trattino, CE, il quale stabilisce:
«Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi
a garantire, a favore dei loro cittadini:
(...)
- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'art. 48, secondo
comma, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento
della sede da un paese ad un altro (...)».
- 25.
- Secondo la NCC, l'art. 293 CE si basa sul riconoscimento da parte di tutti
gli Stati membri del fatto che una società costituita in uno Stato membro non
conserva automaticamente la sua personalità giuridica in caso di trasferimento
della sua sede in un altro Stato membro e sul fatto che la conclusione da
parte degli Stati membri di un accordo specifico in tal senso - finora non
ancora adottato - è necessaria. La NCC ne deduce che la perdita della
personalità giuridica di una società in caso di trasferimento della sua sede
effettiva in un altro Stato membro è compatibile con le disposizioni
comunitarie relative alla libertà di stabilimento. Il rifiuto da parte di uno
Stato membro di riconoscere la personalità giuridica estera di una società,
costituita in un altro Stato membro, che ha trasferito la sua sede effettiva
nel suo territorio non costituirebbe una restrizione alla libertà di
stabilimento in quanto questa società ha la possibilità di ricostituirsi in
forza del diritto di tale Stato. I soli diritti tutelati dalla libertà di
stabilimento sarebbero quello di ricostituirsi in tale Stato nonché quello di
impiantarvi centri di attività.
- 26.
- Secondo il governo tedesco, gli autori del Trattato vi hanno inserito gli
artt. 43 CE e 48 CE con piena cognizione delle rilevanti differenze esistenti
tra le normative degli Stati membri in materia societaria e con l'intento di
lasciar sussistere la competenza nazionale e l'autorità del diritto nazionale
finché non si sia proceduto ad alcun ravvicinamento delle legislazioni. Anche
se esistono numerose direttive di armonizzazione nel settore del diritto
societario, adottate sulla base dell'art. 44 CE, non esisterebbe attualmente
alcuna direttiva di tale tipo sul trasferimento di sede e nessun accordo
multilaterale sarebbe stato adottato in materia in forza dell'art. 293 CE. Di
conseguenza, allo stato attuale del diritto comunitario, l'applicazione in
Germania della teoria della sede reale o effettiva e le sue implicazioni circa
il riconoscimento della capacità giuridica e della capacità processuale delle
società sarebbero compatibili con il diritto comunitario.
- 27.
- Allo stesso modo, secondo il governo italiano, il fatto che l'art. 293 CE
preveda la conclusione di convenzioni da parte degli Stati membri al fine, in
particolare, di garantire che una società conservi la sua personalità
giuridica in caso di trasferimento della sede da uno Stato membro all'altro
dimostrerebbe che la questione del mantenimento della personalità giuridica in
seguito al trasferimento della sede di una società non è risolta dalle
disposizioni di diritto comunitario relative alla libertà di stabilimento.
- 28.
- Il governo spagnolo, dal canto suo, sottolinea che la convenzione sul
reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche,
sottoscritta a Bruxelles il 29 febbraio 1968, non è mai entrata in vigore.
Pertanto, in assenza di una convenzione conclusa tra gli Stati membri sulla
base dell'art. 293 CE, non vi sarebbe alcuna armonizzazione a livello
comunitario che consenta di risolvere la questione del mantenimento della
personalità giuridica di una società in caso di trasferimento della sede.
Nulla figurerebbe al riguardo negli artt. 43 CE e 48 CE.
- 29.
- La NCC nonché i governi tedesco, spagnolo e italiano sostengono, d'altro
lato, che la loro analisi è corroborata dalla sentenza Daily Mail and General
Trust, sopra menzionata, in particolare dai punti 23 e 24, così formulati:
«(...) secondo il Trattato, la diversità delle legislazioni nazionali sul
criterio di collegamento previsto per le loro società nonché sulla facoltà e,
eventualmente, le modalità di un trasferimento della sede, legale o reale, di
una società di diritto nazionale da uno Stato membro all'altro costituisce un
problema la cui soluzione non si trova nelle norme sul diritto di
stabilimento, dovendo invece essere affidata ad iniziative legislative o
pattizie, tuttavia non ancora realizzatesi.
Ciò considerato, dall'interpretazione degli artt. 52 [del Trattato CEE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)] e 58 del Trattato [CEE
(divenuto art. 48 CE)] non può evincersi l'attribuzione alle società di
diritto nazionale di un diritto a trasferire la direzione e l'amministrazione
centrale in altro Stato membro pur conservando la qualità di società dello
Stato membro secondo la cui legislazione sono state costituite».
- 30.
- Il governo tedesco ritiene che, anche se è pacifico che la sentenza Daily
Mail and General Trust, sopra menzionata, si riferisce ai rapporti tra una
società e lo Stato membro secondo la cui legislazione è stata costituita, nel
caso del trasferimento della sede effettiva di questa società in un altro
Stato membro, il ragionamento seguito dalla Corte in questa sentenza si possa
trasporre alla questione dei rapporti tra una società regolarmente costituita
in uno Stato membro e un altro Stato membro (lo Stato ospitante, in
opposizione allo Stato di costituzione della società), nel quale essa
trasferisce la sua sede effettiva. Su tale base esso sostiene che, allorché
una società regolarmente costituita in un primo Stato membro ha fatto uso del
suo diritto di stabilimento in un altro Stato membro in seguito alla cessione
di tutte le sue quote sociali a cittadini di tale Stato nel quale essi
risiedono, la questione se, nello Stato membro ospitante, il diritto
applicabile in forza delle norme di conflitto lasci o meno sussistere tale
società non rientra nelle disposizioni relative alla libertà di stabilimento.
- 31.
- Il governo italiano ritiene inoltre che dalla sentenza Daily Mail and
General Trust, sopra menzionata, risulti che i criteri destinati a dimostrare
l'identità delle società non rientrano nell'esercizio del diritto di
stabilimento, disciplinato dagli artt. 43 CE e 48 CE, ma nella competenza
degli ordinamenti giuridici nazionali. Di conseguenza, le norme relative alla
libertà di stabilimento non potrebbero essere fatte valere per armonizzare i
criteri di collegamento la cui determinazione spetta, allo stato attuale del
diritto comunitario, solo agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. In
quanto le società possono presentare elementi di collegamento con diversi
Stati, occorrerebbe che ciascun ordinamento giuridico nazionale determini in
quali condizioni si debba assoggettare le società alle proprie norme.
- 32.
- Secondo il governo spagnolo, non è incompatibile con l'art. 48 CE
richiedere che una società, costituita in conformità al diritto di uno Stato
membro, vi abbia la sua sede effettiva per poter essere considerata, in un
altro Stato membro, come una società eventualmente beneficiaria della libertà
di stabilimento.
- 33.
- Il governo spagnolo fa presente, a tal riguardo, che l'art. 48, primo
comma, CE enuncia due condizioni affinché le società definite al secondo comma
dello stesso articolo possano beneficiare del diritto di stabilimento, a
parità di condizioni con i cittadini degli altri Stati membri: da un lato,
essere costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
dall'altro, avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di
attività principale all'interno della Comunità. Esso sostiene che la seconda
condizione è stata modificata dal programma generale per la soppressione delle
restrizioni alla libertà di stabilimento, adottato a Bruxelles il 18 dicembre
1961 (GU 1962, n. 2, pag. 36; in prosieguo: il «programma generale»).
- 34.
- Il programma generale, nel titolo I, intitolato «Beneficiari», stabilisce:
«La soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (...) sarà
attuata (...) a beneficio:
(...)
- delle società costituite, in conformità alla legislazione di uno Stato
membro (...) ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro
di attività principale all'interno della Comunità o in un paese o territorio
d'oltremare,
per la loro installazione sul territorio di uno Stato membro allo scopo di
svolgere un'attività non salariata;
(...)
- delle società sopra citate purché - qualora esse abbiano soltanto la sede
sociale all'interno della Comunità o in un paese o territorio d'oltremare - la
loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno
Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare, rimanendo escluso che
detto legame possa dipendere dalla cittadinanza, (...)
per l'apertura di agenzie, succursali o filiali nel territorio di uno Stato
membro».
- 35.
- Il governo spagnolo ritiene che, anche se il programma generale prevede
l'applicazione del criterio del legame effettivo e continuo solo ai fini
dell'esercizio della libertà di creare un centro di attività secondario, un
tale criterio dovrebbe essere applicato anche quando si tratta del centro di
attività principale, affinché le condizioni di collegamento richieste per
beneficiare del diritto di stabilimento siano omogenee.
- 36.
- Secondo la Überseering, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito,
nonché secondo la Commissione e l'Autorità di sorveglianza AELS, gli artt. 43
CE e 48 CE, letti congiuntamente, si oppongono a che, allorché si ritiene che
una società costituita in forza del diritto di un primo Stato membro abbia
trasferito, secondo il diritto di un secondo Stato membro, la sua sede
effettiva in quest'ultimo Stato, le norme di conflitto applicabili in
quest'ultimo Stato prevedano che la capacità giuridica e la capacità
processuale di tale società siano valutate in relazione al diritto di tale
Stato. Questo avverrebbe allorché, in forza del diritto del secondo Stato
membro, viene negata alla detta società ogni possibilità di far valere in
giudizio i diritti ad essa derivanti da un contratto concluso con una società
stabilita in tale Stato. I loro argomenti al riguardo sono i seguenti.
- 37.
- In primo luogo, la Commissione fa valere che, ai sensi dell'art. 293 CE,
l'avvio di negoziati intesi a porre rimedio alla diversità delle legislazioni
nazionali in materia di riconoscimento delle società estere è previsto da
questo articolo solo «per quanto occorre». A suo parere, se fosse esistita nel
1968 una giurisprudenza pertinente, il ricorso all'art. 293 CE non sarebbe
stato necessario. Questo spiegherebbe la rilevanza determinante che riveste
oggi la giurisprudenza pertinente della Corte per definire il contenuto e la
portata della libertà di stabilimento delle società sancita dagli artt. 43 CE
e 48 CE.
- 38.
- In secondo luogo, la Überseering, il governo del Regno Unito, la
Commissione e l'Autorità di sorveglianza AELS concludono per l'assenza di
pertinenza, nella presente causa, della sentenza Daily Mail and General Trust,
sopra menzionata.
- 39.
- Essi fanno valere che, come risulta dai fatti di causa in questa sentenza,
si trattava di esaminare quali fossero le conseguenze giuridiche, nello Stato
membro di costituzione di una società, del trasferimento della sede effettiva
di questa società in un altro Stato membro, di modo che tale sentenza non
potrebbe servire come base per esaminare le conseguenze giuridiche, nello
Stato membro ospitante, di un tale trasferimento.
- 40.
- La sentenza Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, si
applicherebbe solo al rapporto tra lo Stato membro di costituzione e la
società che intende lasciare tale Stato pur mantenendo la personalità
giuridica che le è stata conferita dalla normativa di detto Stato. Le società,
essendo creazioni del diritto nazionale, dovrebbero continuare a rispettare i
requisiti previsti dalla normativa del loro Stato di costituzione. La sentenza
Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, sancirebbe di conseguenza il
diritto, per lo Stato membro di costituzione di una società, di fissare le
norme in materia di costituzione e di esistenza giuridica delle società,
conformemente alle regole del suo diritto internazionale privato. Essa non
risolverebbe invece la questione se una società costituita in forza del
diritto di uno Stato membro debba essere riconosciuta da un altro Stato
membro.
- 41.
- In terzo luogo, secondo la Überseering, il governo del Regno Unito, la
Commissione e l'Autorità di sorveglianza AELS, per risolvere la questione
posta nella presente causa, occorre far riferimento non alla giurisprudenza
Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, ma alla sentenza Centros,
sopra menzionata, in quanto la causa principale in tale sentenza si riferisce,
come nella presente causa, al trattamento applicato, nello Stato membro
ospitante, ad una società, costituita secondo il diritto di un altro Stato
membro, la quale esercita il suo diritto di stabilimento.
- 42.
- Essi fanno presente che la causa Centros, sopra menzionata, riguardava lo
stabilimento a titolo secondario in Danimarca, Stato membro ospitante, di una
società, la Centros Ltd, regolarmente costituita nel Regno Unito, nel cui
territorio aveva la sua sede sociale senza esercitarvi alcuna attività
economica. La Centros Ltd desiderava costituire in Danimarca una succursale al
fine di esercitare in tale Stato l'essenziale delle sue attività economiche.
Le autorità danesi non mettevano in discussione l'esistenza stessa di questa
società di diritto inglese, ma le negavano il diritto di esercitare in
Danimarca la sua libertà di stabilimento costituendovi una succursale, poiché
era pacifico che questa forma di stabilimento secondario mirava ad evitare
l'applicazione delle norme danesi in materia di costituzione delle società, in
particolare quelle relative alla liberazione di un capitale minimo.
- 43.
- Nella sentenza Centros, sopra menzionata, la Corte avrebbe dichiarato che
uno Stato membro (Stato ospitante) deve ammettere che una società regolarmente
costituita in un altro Stato membro, nel quale ha la sua sede sociale, faccia
registrare nel suo territorio un altro centro di attività (nella fattispecie,
una succursale) a partire dal quale essa possa sviluppare l'intera sua
attività. A tale titolo, lo Stato membro ospitante non potrebbe opporre ad una
società validamente costituita in un altro Stato membro il suo diritto
materiale delle società, in particolare le norme relative al capitale sociale.
La Commissione ritiene che lo stesso debba valere qualora lo Stato membro
ospitante faccia valere il suo diritto internazionale privato che disciplina
le società.
- 44.
- Secondo il governo dei Paesi Bassi, le disposizioni del Trattato relative
alla libertà di stabilimento non si oppongono all'applicazione della teoria
della sede effettiva in quanto tale. Per contro, le conseguenze collegate dal
diritto tedesco a quanto esso considera costitutivo di uno spostamento in
Germania della sede di una società che ha, per il resto, la personalità
giuridica a titolo della sua costituzione in un altro Stato membro
costituiscono una limitazione della libertà di stabilimento allorché
comportano il mancato riconoscimento della personalità giuridica a tale
società.
- 45.
- Il governo dei Paesi Bassi osserva che, nel Trattato, i tre elementi di
collegamento costituiti dalla sede sociale, dalla sede effettiva
(amministrazione centrale) e dal centro di attività principale sono collocati
su un piano di parità. In nessun punto del Trattato sarebbe indicato che, per
poter far valere la libertà di stabilimento, occorre che la sede sociale e
l'amministrazione centrale si trovino in un solo e stesso Stato membro. Il
governo dei Paesi Bassi ritiene di conseguenza che il diritto di stabilimento
spetti anche ad una società la cui sede effettiva non si trova più nello Stato
di costituzione di tale società. Sarebbe quindi incompatibile con le
disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento che uno Stato
membro rifiuti di riconoscere la capacità giuridica di una società
regolarmente costituita in un altro Stato membro che esercita la sua libertà
di stabilimento secondario nel suo territorio.
- 46.
- Il governo del Regno Unito, dal canto suo, sostiene che le regole di
diritto tedesco di cui trattasi nella causa principale sono incompatibili con
gli artt. 43 CE e 48 CE in quanto hanno per effetto di impedire ad una società
quale la Überseering di esercitare la sua attività attraverso un'agenzia o una
succursale in Germania, se questa agenzia o questa succursale è considerata,
in relazione al diritto tedesco, come la sede effettiva della società, poiché
esse comportano la perdita della capacità giuridica senza la quale una società
non può funzionare.
- 47.
- L'Autorità di sorveglianza AELS aggiunge che la libertà di stabilimento
comporta non solo il diritto di stabilirsi a titolo secondario in un altro
Stato membro, ma anche il diritto, per una società che trasferisce la sua sede
effettiva in un altro Stato membro, di mantenere il suo stabilimento
originario nello Stato membro nel quale è stata costituita. Le regole di
diritto tedesco applicate nella causa principale avrebbero per effetto di
trasformare la libertà di stabilimento in un obbligo di stabilimento affinché
siano preservate la capacità giuridica di questa società e quindi la sua
capacità processuale. Esse costituirebbero quindi una restrizione alla libertà
di stabilimento prevista dal Trattato. Questa conclusione non comporterebbe
che gli Stati membri non possano stabilire vincoli di collegamento tra una
società e il loro territorio, ma che essi debbano esercitare questi poteri
rispettando il Trattato.
- 48.
- Per il resto, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché
l'Autorità di sorveglianza AELS hanno insistito sul fatto che la Überseering
non ha inteso trasferire in Germania la sua sede effettiva ai sensi del
diritto tedesco. La Überseering sostiene che essa non ha inteso sciogliersi
nei Paesi Bassi per ricostituirsi in Germania e che intende continuare ad
esistere come società a responsabilità limitata di diritto dei Paesi Bassi
(BV). Sarebbe del resto paradossale che il diritto tedesco la consideri come
tale allorché si tratta di convenirla in giudizio per condannarla a pagare
onorari di architetti.
- 49.
- Il governo dei Paesi Bassi ha fatto valere all'udienza che, in una
situazione quale quella di cui alla causa principale, il diritto dei Paesi
Bassi ritiene che si tratti della costituzione di una succursale, quindi di
uno stabilimento secondario. Sarebbe a suo parere inesatto analizzare la
presente causa basandosi sulla premessa che vi sia stato uno spostamento della
sede effettiva della Überseering in Germania a causa di una semplice cessione
di quote sociali a cittadini tedeschi residenti in Germania. Infatti, una tale
analisi sarebbe propria del diritto privato tedesco. Da nessun elemento
emergerebbe la volontà della Überseering di trasferire in Germania la sua sede
effettiva. Per il resto, ragionare come se si trattasse di uno stabilimento
primario mirerebbe a privare di pertinenza la sentenza Centros, sopra
menzionata, nella quale era in causa la forma secondaria dello stabilimento,
risultante dalla costituzione di una succursale, ed a tentare di ravvicinare
la presente causa alla causa Daily Mail and General Trust, sopra menzionata.
- 50.
- Il governo del Regno Unito rileva che la Überseering è stata validamente
costituita nei Paesi Bassi, è sempre stata iscritta nel registro delle imprese
di Amsterdam ed Haarlem come società di diritto dei Paesi Bassi e non ha
tentato di trasferire la sua sede effettiva in Germania. Semplicemente, in
seguito ad un trasferimento di proprietà, essa, dal 1994, avrebbe esercitato
la maggior parte della sua attività ed avrebbe tenuto talune riunioni in
Germania. Essa dovrebbe quindi essere considerata in pratica come se avesse
operato in Germania attraverso un'agenzia o una succursale. Una tale
situazione sarebbe del tutto distinta da quella all'origine della causa Daily
Mail and General Trust, sopra menzionata, che riguardava un tentativo
deliberato di trasferire dal Regno Unito verso un altro Stato membro la sede
sociale ed il controllo di una società di diritto inglese, pur conservando lo
status di società validamente costituita nel Regno Unito, ma senza
assoggettarsi ai requisiti fiscali collegati, nel Regno Unito, al
trasferimento al di fuori del suo territorio della gestione e del controllo di
una società.
- 51.
- Secondo l'Autorità di sorveglianza AELS, il rifiuto di riconoscere alla
Überseering il diritto di stare in giudizio in Germania a causa del
trasferimento apparentemente non voluto della sua sede effettiva in tale Stato
rivela l'incertezza che l'applicazione dei diversi diritti internazionali
privati degli Stati membri può ingenerare a livello delle transazioni
transfrontaliere. Poiché la qualificazione della sede effettiva di una società
è ampiamente basata sui fatti, è sempre possibile che diversi sistemi
giuridici nazionali, se non, nell'ambito di ciascuno di essi, diversi giudici,
non diano la stessa valutazione di quello che costituisce una sede effettiva.
Sarebbe del resto sempre più difficile determinare la sede effettiva in
un'economia internazionale e informatizzata, nella quale la presenza fisica di
coloro che decidono diventa sempre più superflua.
Valutazione della Corte
Sull'applicabilità delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di
stabilimento
- 52.
- In via preliminare e contrariamente a quanto hanno sostenuto sia la NCC
sia i governi tedesco, spagnolo e italiano, occorre precisare che, allorché
una società, validamente costituita in un primo Stato membro dove ha la sua
sede sociale, è considerata, in forza del diritto di un secondo Stato membro,
come se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato in seguito alla
cessione di tutte le sue quote sociali a cittadini di detto Stato che vi
risiedono, le norme che il secondo Stato applica a questa società non
sfuggono, allo stato attuale del diritto comunitario, al campo di applicazione
delle disposizioni comunitarie relative alla libertà di stabilimento.
- 53.
- A tal riguardo occorre innanzi tutto respingere gli argomenti basati
sull'art. 293 CE che sono stati dedotti dalla NCC nonché dai governi tedesco,
spagnolo e italiano.
- 54.
- Infatti, come ha sostenuto l'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue
conclusioni, l'art. 293 CE non costituisce una riserva di competenza
legislativa nelle mani degli Stati membri. Se questa disposizione invita gli
Stati membri ad avviare negoziati al fine, in particolare, di facilitare la
soluzione dei problemi derivanti dalla diversità delle normative relative al
reciproco riconoscimento delle società ed al mantenimento della loro
personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese ad un
altro, è solo «per quanto occorra», ossia nell'ipotesi in cui le disposizioni
del Trattato non consentono di realizzare gli obiettivi dello stesso.
- 55.
- Occorre più in particolare sottolineare che, anche se le convenzioni la
cui conclusione è incentivata dall'art. 293 CE possono, allo stesso modo delle
direttive di armonizzazione previste all'art. 44 CE, facilitare la
realizzazione della libertà di stabilimento, l'esercizio di questa libertà non
può tuttavia essere condizionato dall'adozione di tali convenzioni.
- 56.
- A tal riguardo occorre ricordare che, come la Corte ha già avuto occasione
di sottolineare, la libertà di stabilimento riconosciuta dall'art. 43 CE ai
cittadini comunitari comporta per questi ultimi il diritto di accedere alle
attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la
gestione di imprese alle stesse condizioni definite dallo Stato membro di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Inoltre, ai sensi dell'art.
48 CE, «[l]e società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato
membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di
attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni [del Trattato relative al diritto di
stabilimento], alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati
membri».
- 57.
- Ne consegue direttamente che queste società hanno il diritto di svolgere
la loro attività in un altro Stato membro, e la localizzazione della loro sede
sociale, della loro amministrazione centrale o del loro centro di attività
principale serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone
fisiche, il loro collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato membro.
- 58.
- Su queste premesse la Corte ha basato il suo ragionamento nella sentenza
Centros, sopra menzionata (punti 19 e 20).
- 59.
- Ora, l'esercizio della libertà di stabilimento presuppone necessariamente
il riconoscimento di dette società da parte di ogni Stato membro nel quale
esse intendono stabilirsi.
- 60.
- Pertanto, non è necessario che gli Stati membri adottino una convenzione
relativa al reciproco riconoscimento delle società affinché quelle che
soddisfano le condizioni enunciate all'art. 48 CE possano esercitare la
libertà di stabilimento che è loro riconosciuta dagli artt. 43 CE e 48 CE, i
quali sono direttamente applicabili a decorrere dalla fine del periodo
transitorio. Di conseguenza, dal fatto che nessuna convenzione relativa al
reciproco riconoscimento delle società sia stata finora adottata sulla base
dell'art. 293 CE non si può trarre alcun argomento tale da giustificare una
limitazione della piena efficacia di questi articoli.
- 61.
- Occorre, in secondo luogo, esaminare l'argomento basato sulla
giurisprudenza Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, che è stato al
centro della discussione dinanzi alla Corte, in quanto esso è stato dedotto
per equiparare, in qualche modo, alla situazione all'origine della sentenza
Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, la situazione da cui il
diritto tedesco fa derivare la perdita della capacità giuridica e la perdita
della capacità processuale di una società costituita secondo il diritto di un
altro Stato membro.
- 62.
- Occorre sottolineare, al riguardo, che, diversamente dalla sentenza Daily
Mail and General Trust, cit., che riguarda i rapporti tra una società e lo
Stato membro secondo la cui normativa essa è stata costituita, nel caso in cui
la società intende trasferire la sua sede effettiva in un altro Stato membro
conservando la personalità giuridica di cui gode nel suo Stato di
costituzione, la causa principale si riferisce al riconoscimento da parte di
uno Stato membro di una società costituita secondo il diritto di un altro
Stato membro, alla quale viene rifiutata ogni capacità giuridica nel primo
Stato membro in quanto esso ritiene che tale società abbia trasferito la sua
sede effettiva nel suo territorio, senza che al riguardo sia rilevante il
fatto che la società abbia effettivamente inteso effettuare un trasferimento
di sede.
- 63.
- Come hanno rilevato sia i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito sia la
Commissione e l'Autorità di sorveglianza AELS, la Überseering non ha mai
manifestato la volontà di trasferire la sua sede in Germania. La sua esistenza
giuridica non è mai stata messa in discussione secondo il diritto del suo
stato di costituzione a causa della cessione della totalità delle sue quote
sociali a residenti tedeschi. Essa non ha costituito in particolare oggetto di
provvedimenti di scioglimento in applicazione del diritto dei Paesi Bassi, nei
confronti del quale non ha cessato di essere regolarmente costituita.
- 64.
- Del resto, anche analizzando la causa principale come se riguardasse un
trasferimento da un paese ad un altro della sede effettiva, l'interpretazione
della sentenza Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, proposta dalla
NCC nonché dai governi tedesco, spagnolo e italiano è erronea.
- 65.
- Nella causa che ha dato luogo a quella sentenza, la Daily Mail and General
Trust plc, società costituita secondo la normativa del Regno Unito dove aveva
contemporaneamente la sede sociale e la sede effettiva, intendeva trasferire
quest'ultima in un altro Stato membro senza perdere la sua personalità
giuridica o la sua qualità di diritto inglese, cosa per la quale occorreva
un'autorizzazione delle autorità britanniche competenti, che le è stata
rifiutata. Essa ha allora convenuto le dette autorità dinanzi alla High Court
of Justice, Queen's Bench Division (Regno Unito), affinché si statuisse che
gli artt. 52 e 58 del Trattato CEE le conferivano il diritto di trasferire la
sede effettiva in un altro Stato membro senza previa autorizzazione e senza
perdita della sua personalità giuridica.
- 66.
- Così, a differenza della causa principale, la causa che ha dato luogo alla
sentenza Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, non riguardava il
trattamento applicato da uno Stato membro ad una società, validamente
costituita in un altro Stato membro, che esercita la sua libertà di
stabilimento nel primo Stato membro.
- 67.
- Rispondendo alla questione posta dalla High Court of Justice, intesa ad
accertare se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di
stabilimento conferiscano ad una società il diritto di trasferire la sede
della direzione in un altro Stato membro, la Corte ha ricordato, al punto 19
della sentenza Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, che una società
costituita in forza di un ordinamento giuridico nazionale esiste solo in forza
della normativa nazionale che ne disciplina la costituzione e il
funzionamento.
- 68.
- Al punto 20 della stessa sentenza la Corte ha sottolineato le divergenze
tra le normative nazionali per quanto riguarda sia il criterio di collegamento
al territorio nazionale richiesto per la costituzione di una società sia la
facoltà di una società costituita secondo tale normativa di modificare in
seguito detto criterio di collegamento.
- 69.
- La Corte ha concluso, al punto 23 di detta sentenza, che il Trattato
considera queste diversità come problemi non risolti dalle norme del Trattato
relative alla libertà di stabilimento, la cui soluzione invece dev'essere
affidata ad iniziative legislative o pattizie, relativamente alle quali la
Corte ha constatato che non si erano ancora realizzate.
- 70.
- In questo modo la Corte si è limitata a constatare che la facoltà, per una
società costituita in conformità alla normativa di uno Stato membro, di
trasferire la sua sede, sociale o effettiva, in un altro Stato membro senza
perdere la personalità giuridica di cui essa gode nell'ordinamento giuridico
dello Stato membro di costituzione e, eventualmente, le modalità di tale
trasferimento erano determinate dalla normativa nazionale secondo la quale
tale società era stata costituita. Essa ne ha concluso che uno Stato membro
aveva la possibilità di imporre ad una società costituita in forza del suo
ordinamento giuridico restrizioni al trasferimento della sua sede effettiva al
di fuori del suo territorio affinché essa potesse conservare la personalità
giuridica di cui beneficiava in base al diritto di questo stesso Stato.
- 71.
- La Corte invece non si è affatto pronunciata sulla questione se, allorché,
come nella causa principale, una società costituita in conformità alla
normativa di uno Stato membro è considerata, in applicazione del diritto di un
altro Stato membro, come se avesse trasferito la sua sede effettiva in
quest'ultimo Stato, quest'ultimo sia legittimato a rifiutare di riconoscere la
personalità giuridica di cui essa gode nell'ordinamento giuridico del suo
Stato di costituzione.
- 72.
- Pertanto, nonostante la genericità della formulazione del punto 23 della
sentenza Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, la Corte non ha
inteso riconoscere agli Stati membri la facoltà di subordinare al rispetto del
loro diritto nazionale delle società l'esercizio effettivo, nel loro
territorio, della libertà di stabilimento da parte di società, validamente
costituite in altri Stati membri, relativamente alle quali ritengono che esse
abbiano trasferito la loro sede nel detto territorio.
- 73.
- Non si può quindi dedurre dalla sentenza Daily Mail and General Trust,
sopra menzionata, che, allorché una società costituita conformemente alla
normativa di uno Stato membro dove gode della personalità giuridica esercita
la sua libertà di stabilimento in un altro Stato membro, la questione del
riconoscimento della sua capacità giuridica e della sua capacità processuale
nello Stato membro di stabilimento non rientra nelle disposizioni del Trattato
relative alla libertà di stabilimento, quand'anche questa società, in
applicazione del diritto dello Stato membro di stabilimento, venga considerata
come se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato.
- 74.
- In terzo luogo, va respinto l'argomento, dedotto dal governo spagnolo,
secondo cui, in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa
principale, il programma generale subordinerebbe, nel titolo I, il beneficio
della libertà di stabilimento garantita dal Trattato all'esistenza di un
legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro.
- 75.
- Infatti, dalla formulazione stessa del programma generale risulta che
quest'ultimo richiede un legame effettivo e continuato solo nel caso in cui la
società ha unicamente la sede sociale all'interno della Comunità. Questo
incontestabilmente non avviene nel caso della Überseering, che ha sia la sede
sociale sia la sede effettiva all'interno della Comunità. Per questo caso di
specie, la Corte, al punto 19 della sentenza Centros, sopra menzionata, ha
constatato che l'art. 58 del Trattato equipara alle persone fisiche aventi la
cittadinanza degli Stati membri le società costituite conformemente alla
legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità.
- 76.
- Dalle considerazioni che precedono risulta che l'Überseering è legittimata
a far valere la libertà di stabilimento per opporsi al rifiuto del diritto
tedesco di considerarla come una persona giuridica dotata di capacità
processuale.
- 77.
- Occorre poi ricordare che, in via di principio, l'acquisizione da parte di
una o più persone fisiche residenti in uno Stato membro di quote di una
società costituita e stabilita in un altro Stato membro rientra, quando tale
partecipazione non conferisce a queste persone fisiche un'influenza certa
sulle decisioni della società e non consente loro di determinarne le attività,
nelle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei
capitali. Viceversa, quando l'acquisizione riguarda la totalità delle quote di
una società che ha la propria sede sociale in un altro Stato membro e una tale
partecipazione conferisce una sicura influenza sulle decisioni della società e
consente di indirizzarne le attività, trovano applicazione le disposizioni del
Trattato relative alla libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenza 13
aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. pag. I-2787, punti 21 e 22).
Sull'esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento
- 78.
- Occorre poi esaminare se il rifiuto, da parte dei giudici tedeschi, di
riconoscere ad una società regolarmente costituita secondo il diritto di un
altro Stato membro la capacità giuridica e la capacità processuale costituisca
una restrizione alla libertà di stabilimento.
- 79.
- A tal riguardo, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa
principale, una società regolarmente costituita secondo il diritto di uno
Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, nel quale essa ha
la sede sociale, e che intenda far valere dinanzi ad un giudice tedesco i
diritti derivanti da un contratto concluso con una società di diritto tedesco
non ha, secondo il diritto tedesco, altra scelta che quella di ricostituirsi
in Germania.
- 80.
- Ora, la Überseering, regolarmente costituita nei Paesi Bassi dove ha la
sua sede sociale, deriva dagli artt. 43 CE e 48 CE il diritto di esercitare la
sua attività di stabilimento in Germania come società di diritto dei Paesi
Bassi. Poco importa a tal riguardo che, successivamente alla costituzione di
questa società, la totalità del suo capitale sia stata acquisita da cittadini
tedeschi residenti in Germania in quanto tale circostanza non sembra averle
fatto perdere la personalità giuridica di cui essa gode nell'ordinamento
giuridico dei Paesi Bassi.
- 81.
- In altri termini, la sua esistenza stessa è consustanziale alla sua
qualità di società di diritto dei Paesi Bassi in quanto, come è stato
ricordato, una società esiste solo in forza della normativa nazionale che ne
disciplina la costituzione e il funzionamento (v., in tal senso, sentenza
Daily Mail and General Trust, sopra menzionata, punto 19). Il requisito della
ricostituzione della stessa società in Germania equivale pertanto alla
negazione stessa della libertà di stabilimento.
- 82.
- Alla luce di queste considerazioni, il rifiuto, da parte di uno Stato
membro, di riconoscere la capacità giuridica di una società costituita
conformemente al diritto di un altro Stato membro nel quale ha la sede sociale
per il motivo, in particolare, che la società avrebbe trasferito la sede
effettiva nel suo territorio in seguito all'acquisto della totalità delle
quote sociali da parte di cittadini di questo Stato membro che vi risiedono,
con la conseguenza che la società non può, nello Stato membro ospitante, stare
in giudizio per difendere i diritti derivanti da un contratto, salvo
ricostituirsi secondo il diritto di questo Stato, costituisce una restrizione
alla libertà di stabilimento incompatibile, in via di principio, con gli artt.
43 CE e 48 CE.
Sull'eventuale giustificazione della restrizione alla libertà di
stabilimento
- 83.
- Occorre infine accertare se una tale restrizione alla libertà di
stabilimento possa essere giustificata per i motivi dedotti sia dal giudice
del rinvio sia dal governo tedesco.
- 84.
- Il governo tedesco ha fatto valere in subordine, nel caso in cui la Corte
dichiarasse che l'applicazione della teoria della sede costituisce una
restrizione alla libertà di stabilimento, che questa restrizione si applica in
maniera non discriminatoria, è giustificata da motivi imperativi di interesse
generale ed è proporzionata agli obiettivi perseguiti.
- 85.
- Secondo il governo tedesco, il carattere non discriminatorio risulterebbe
dal fatto che le norme derivanti dalla teoria della sede si applicano non solo
a qualsiasi società estera che si stabilisce in Germania trasferendovi la sede
effettiva, ma anche alle società di diritto tedesco che trasferiscono la sede
effettiva al di fuori della Germania.
- 86.
- Per quanto riguarda le ragioni imperative di interesse generale dedotte
per giustificare la restrizione fatta valere, il governo tedesco sostiene, in
via preliminare, che, in altri settori, il diritto comunitario derivato
presuppone che la sede amministrativa e la sede sociale siano identiche. Il
diritto comunitario avrebbe quindi ammesso la fondatezza, in via di principio,
di una sede sociale ed amministrativa unica.
- 87.
- Secondo il governo tedesco, le norme tedesche di diritto internazionale
privato delle società garantiscono la certezza del diritto e la tutela dei
creditori. Esso sottolinea a tal riguardo che, a livello comunitario, non
esiste alcuna armonizzazione delle modalità di tutela del capitale sociale
delle società a responsabilità limitata e che queste società sono
assoggettate, negli Stati membri diversi dalla Repubblica federale di
Germania, a requisiti in parte molto meno restrittivi. La teoria della sede
applicata nel diritto tedesco garantirebbe in tale contesto che una società il
cui centro di attività si colloca nel territorio tedesco sia fornita di un
capitale minimo determinato, il che contribuirebbe alla tutela di coloro con
cui entra in rapporti contrattuali e dei suoi creditori. Questo impedirebbe
anche le distorsioni di concorrenza in quanto tutte le società il cui centro
di attività è situato in Germania sarebbero assoggettate alla stessa cornice
normativa.
- 88.
- Secondo il governo tedesco, un'altra giustificazione risiede nella tutela
dei soci di minoranza. In assenza di standard comunitari nel settore della
suddetta tutela, uno Stato membro dovrebbe poter applicare ad ogni società il
cui centro di attività si colloca nel suo territorio gli stessi requisiti
giuridici che tutelano gli azionisti di minoranza.
- 89.
- La tutela dei lavoratori mediante una cogestione dell'impresa alle
condizioni stabilite dalla legge giustificherebbe anche l'applicazione della
teoria della sede. Secondo il governo tedesco, il trasferimento in Germania
della sede effettiva di una società costituita secondo il diritto di un altro
Stato membro potrebbe, se la società conservasse la sua qualità di società
costituita secondo tale diritto, comportare un rischio di elusione delle
disposizioni tedesche sulla cogestione che consentono ai lavoratori, a talune
condizioni, di essere rappresentati nel consiglio di vigilanza della società.
Un tale organo non esisterebbe sempre nelle società degli altri Stati membri.
- 90.
- Infine, interessi fiscali giustificherebbero la restrizione eventualmente
costituita dall'applicazione della teoria della sede. Il governo tedesco
sostiene al riguardo che la teoria della costituzione consente, in una misura
più ampia rispetto a quella della teoria della sede, la creazione di società
che hanno una doppia residenza e che a tale titolo sono soggette ad imposta in
maniera illimitata in almeno due Stati membri. Ci sarebbe il rischio che tali
società reclamino ed ottengano benefici fiscali parallelamente in diversi
Stati. A titolo di esempio, il governo tedesco menziona l'imputazione
transfrontaliera delle perdite sugli utili tra imprese di uno stesso gruppo.
- 91.
- I governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, la Commissione e l'Autorità
di sorveglianza AELS ritengono che la restrizione di cui trattasi non sia
giustificata. Essi in particolare fanno valere che l'obiettivo di tutela dei
creditori era stato fatto valere anche dalle autorità danesi nella causa
Centros, sopra menzionata, al fine di giustificare il rifiuto di registrare in
Danimarca la succursale di una società che era stata validamente costituita
nel Regno Unito e tutte le attività della quale dovevano essere esercitate in
Danimarca senza che fossero soddisfatti i requisiti posti dal diritto danese
in materia di costituzione e di liberazione di un capitale sociale minimo.
Essi aggiungono che non è certo che i requisiti collegati ad un capitale
sociale minimo costituiscano un mezzo efficace per tutelare i creditori.
- 92.
- In proposito, non si può escludere che ragioni imperative di interesse
generale quali la tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza,
dei lavoratori o ancora del fisco possano, in talune circostanze e rispettando
talune condizioni, giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento.
- 93.
- Tali obiettivi non possono tuttavia giustificare il fatto che venga negata
la capacità giuridica e, quindi, la capacità processuale ad una società
regolarmente costituita in un altro Stato membro dove ha la sede sociale.
Infatti, una tale misura equivale alla negazione stessa della libertà di
stabilimento riconosciuta alle società dagli artt. 43 CE e 48 CE.
- 94.
- Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione nel senso che gli
artt. 43 CE e 48 CE si oppongono a che, allorché una società costituita
conformemente alla normativa di uno Stato membro sul cui territorio ha la sede
sociale viene considerata, secondo il diritto di un altro Stato membro, come
se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato, quest'ultimo neghi
alla detta società la capacità giuridica e, quindi, la capacità di stare in
giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far valere i diritti
derivanti da un contratto concluso con una società stabilita in tale Stato.
Sulla seconda questione pregiudiziale
- 95.
- Dalla soluzione fornita alla prima questione pregiudiziale deriva che,
allorché una società, costituita conformemente alla normativa di uno Stato
membro sul cui territorio essa ha la sede sociale, esercita la sua libertà di
stabilimento in un altro Stato membro, gli artt. 43 CE e 48 CE impongono a
quest'ultimo di rispettare la capacità giuridica e, quindi, la capacità
processuale che questa società possiede in forza del diritto del suo Stato di
costituzione.
Sulle spese
- 96.
- Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo, italiano, dei Paesi
Bassi e del Regno Unito, nonché dalla Commissione e dall'Autorità di
sorveglianza AELS, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con
ordinanza 30 marzo 2000, dichiara:
1) Gli artt. 43 CE e 48 CE si oppongono a che, allorché una società
costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro sul cui territorio
ha la sede sociale viene considerata, secondo il diritto di un altro Stato
membro, come se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato,
quest'ultimo neghi alla detta società la capacità giuridica e, quindi, la
capacità di stare in giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far
valere i diritti derivanti da un contratto concluso con una società stabilita
in tale Stato.
2) Allorché una società, costituita conformemente alla normativa di uno
Stato membro sul cui territorio essa ha la sede sociale, esercita la sua
libertà di stabilimento in un altro Stato membro, gli artt. 43 CE e 48 CE
impongono a quest'ultimo di rispettare la capacità giuridica e, quindi, la
capacità processuale che questa società possiede in forza del diritto del suo
Stato di costituzione.
Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet
Schintgen
Gulmann
Edward
La Pergola
Jann
Skouris
Macken
Colneric
von Bahr
Cunha Rodrigues
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 novembre 2002.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias