SENTENZA DELLA CORTE
30 settembre 2003 (1)
«Artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE - Società costituita in uno Stato
membro e che opera in un altro Stato membro - Applicazione del diritto
societario dello Stato membro di stabilimento diretta a proteggere gli
interessi dei terzi»
Nel procedimento C-167/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Kantongerecht te Amsterdam (Paesi Bassi)
nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,
e
Inspire Art Ltd,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE,
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P.
Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e C.W.A. Timmermans,
presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P.
Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von
Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate
- per la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, dal sig.
C.J.J.C. van Nispen, advocaat;
- per l'Inspire Art Ltd, dai sigg. M.E. van Wissen e G. van der Wal,
advocaten;
- per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di
agente;
- per il governo tedesco, dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön e dal sig. A.
Dittrich, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente,
assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di
agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Schmidt e dal
sig. C. van der Hauwaert, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Amsterdam, rappresentata dai sigg. R. Hermans e E. Pijnacker Hordijk,
advocaten, dell'Inspire Art Ltd, rappresentata dall'avv. G. van der Wal, del
governo olandese, rappresentato dalla sig.ra J.G.M. van Bakel, in qualità di
agente, del governo tedesco, rappresentato dal sig. A. Dittrich, del governo
del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra J. Stratford, e della Commissione,
rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. H. van Lier, in qualità di
agente, all'udienza del 26 novembre 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del
30 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 5 febbraio 2001, pervenuta in cancelleria il 19 aprile
successivo, il Kantongerecht te Amsterdam ha sottoposto alla Corte, ai sensi
dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione
degli artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE.
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam (camera di commercio e
dell'industria di Amsterdam) (Paesi Bassi) (in prosieguo: la «camera di
commercio») e la società di diritto inglese Inspire Art Ltd (in prosieguo:
l'«Inspire Art») vertente sull'obbligo imposto alla succursale di quest'ultima
nei Paesi Bassi di inserire, a lato della sua iscrizione nel registro di
commercio olandese, la menzione «formeel buitenlandse vennootschap» (società
formalmente straniera), nonché l'utilizzo di tale indicazione nel commercio,
obblighi imposti dalla Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (legge
sulle società formalmente straniere) del 17 dicembre 1997 (Staatsblad
1997, n. 697; in prosieguo: la «WFBV»).
I - Contesto normativo
Normativa comunitaria
- 3.
- L'art. 43, primo comma, CE, dispone quanto segue:
« (...) le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno
Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale
divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie,
succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul
territorio di uno Stato membro».
- 4.
- L'art. 48 CE estende il beneficio del diritto di stabilimento, alle stesse
condizioni delle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri,
alle «società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività
principale all'interno della Comunità».
- 5.
- L'art. 46 CE consente agli Stati membri di apportare restrizioni alla
libertà di stabilimento dei cittadini stranieri, adottando «disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative», nei limiti in cui esse siano
«giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica».
- 6.
- Per realizzare la libertà di stabilimento, l'art. 44, n. 2, lett. g), CE
dispone che il Consiglio dell'Unione europea può adottare direttive per
coordinare «nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le
garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente
dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci
come dei terzi».
- 7.
- Il Consiglio ha quindi adottato, su tale base, varie direttive (in
prosieguo: le «direttive sul diritto societario»), e in particolare le
seguenti direttive, di cui alla causa principale.
- 8.
- La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a
coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli
Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato
per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in
prosieguo: la «prima direttiva»), si applica alle società di capitali. Essa
prevede tre misure dirette a proteggere i terzi che trattano con tali società:
la costituzione di un fascicolo contenente talune informazioni obbligatorie
tenuto per ogni società presso il registro di commercio territorialmente
competente, l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti la
validità e l'opponibilità degli obblighi assunti in nome di una società
(comprese le società in formazione) e la fissazione di un elenco esaustivo dei
casi di nullità delle società.
- 9.
- La seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a
coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli
Stati membri, alle società di cui all'art. 58, secondo comma, del Trattato,
per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la
costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le
modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1; in
prosieguo: la «seconda direttiva»). Essa stabilisce le menzioni obbligatorie
che devono figurare nello statuto o nell'atto costitutivo delle società per
azioni, l'importo del capitale minimo richiesto per tale tipo di società e
prevede le disposizioni armonizzate relative ai conferimenti, alla liberazione
delle azioni, al loro valore nominale e alla distribuzione dei dividendi agli
azionisti.
- 10.
- La quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata
sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di
taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la «quarta
direttiva»), si applica alle società di capitali. Essa armonizza le
disposizioni nazionali relative alla stesura, al contenuto, alla struttura e
alla pubblicità dei conti annuali delle imprese.
- 11.
- La settima direttiva del Consiglio 13 giugno 1983, 83/349/CEE, basata
sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU
L 193, pag. 1; in prosieguo: la «settima direttiva»), ha il medesimo obiettivo
della quarta direttiva per quanto riguarda la stesura dei conti consolidati.
- 12.
- L'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE,
relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni
tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36; in
prosieguo: l'«undicesima direttiva»), concerne le succursali delle società di
capitali.
- 13.
- Ai sensi del terzo considerando dell'undicesima direttiva, essa è stata
adottata in considerazione del fatto che «la creazione di una succursale, come
la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono
accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro
Stato membro».
- 14.
- Il quarto considerando riconosce che, «per quanto riguarda le succursali,
la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della pubblicità,
comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e
dei terzi, tra le società che operano in altri Stati membri aprendo delle
succursali e quelle che vi operano costituendovi delle filiali».
- 15.
- Il quinto considerando della detta direttiva dispone che «in questo campo
le divergenze delle legislazioni degli Stati membri possono perturbare
l'esercizio del diritto di stabilimento e che è dunque necessario eliminarle
per salvaguardare in particolare tale diritto».
- 16.
- Ai sensi del dodicesimo considerando della stessa direttiva, essa non
pregiudica affatto gli obblighi di informazione cui sono tenute le succursali
per effetto di altre disposizioni che concernono, ad esempio, la legislazione
sociale per quanto riguarda il diritto di informazione dei lavoratori
subordinati, il diritto tributario, nonché i fini statistici.
- 17.
- L'art. 2, n. 1, dell'undicesima direttiva prevede un elenco di menzioni
che devono formare oggetto di una pubblicazione nello Stato membro in cui è
stabilita la succursale. Si tratta delle indicazioni seguenti:
«a) l'indirizzo della succursale;
b) l'indicazione delle attività della succursale;
c) il registro presso il quale il fascicolo di cui all'articolo 3 della
direttiva 68/151/CEE è costituito per la società ed il numero di iscrizione di
questa in detto registro;
d) la denominazione e il tipo della società e la denominazione della
succursale se questa non corrisponde a quella della società;
e) la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone
che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di
rappresentarla in giudizio:
- in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale
organo, conformemente alla pubblicità fatta presso la società ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 68/151/CEE;
- in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne
l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;
f) - lo scioglimento della società, la nomina, le generalità ed i poteri
dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, conformemente alla
pubblicità fatta presso la società ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
lettere h), j) e k) della direttiva 68/151/CEE;
- una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui
sia soggetta la società;
g) i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 3;
h) la chiusura della succursale».
- 18.
- L'art. 2, n. 2, dell'undicesima direttiva consente inoltre allo Stato
membro in cui è stata creata la succursale di prevedere obblighi complementari
in materia di pubblicità, relativi alle seguenti indicazioni:
«a) della firma delle persone di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) del
presente articolo;
b) dell'atto costitutivo e degli statuti, se questi ultimi formano oggetto
di un atto separato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b)
e c) della direttiva 68/151/CEE, nonché delle modifiche di tali documenti;
c) di un attestato del registro di cui al paragrafo 1, lettera c) del
presente articolo concernente l'esistenza della società;
d) di un'indicazione delle garanzie costituite sui beni della società
situati in detto Stato membro, purché questa pubblicità sia relativa alla
validità di tali garanzie».
- 19.
- L'art. 4 dell'undicesima direttiva prevede che lo Stato membro in cui è
stata creata la succursale possa prescrivere l'utilizzo di un'altra lingua
ufficiale della Comunità, nonché la traduzione autenticata dei documenti
pubblicati, in particolare per la pubblicità di cui all'art. 2, n. 2, lett.
b), della detta direttiva.
- 20.
- Ai sensi dell'art. 6 dell'undicesima direttiva, gli Stati membri
prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalle succursali
indichino, oltre alle menzioni prescritte all'art. 4 della prima direttiva, il
registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il
numero di iscrizione della succursale in detto registro.
- 21.
- Infine, l'art. 12 dell'undicesima direttiva impone agli Stati membri di
prescrivere adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di
pubblicità che essa prevede a carico delle succursali nello Stato ospitante.
Normativa nazionale
- 22.
- L'art. 1 della WFBV definisce la «società formalmente straniera» una
«società di capitali avente personalità giuridica, costituita conformemente ad
un diritto diverso da quello olandese, la quale svolge la sua attività del
tutto o quasi del tutto nei Paesi Bassi senza avere alcun legame effettivo con
lo Stato in cui vige il diritto conformemente al quale essa è stata costituita
(...)».
- 23.
- Gli artt. 2-5 della WFBV prescrivono alle società formalmente straniere
vari obblighi relativi all'iscrizione della società nel registro di commercio,
l'indicazione di tale qualità sui documenti provenienti da tale società, il
capitale minimo nonché la predisposizione, la realizzazione e la pubblicazione
dei documenti annuali. La WFBV prevede anche sanzioni in caso di inosservanza
di tali disposizioni.
- 24.
- L'art. 2 della WFBV prescrive, in particolare, che una società che
corrisponde alla definizione di società formalmente straniera deve essere
iscritta in tale qualità nel registro delle imprese dello Stato ospitante. In
tale registro deve inoltre essere depositata una copia, certificata, redatta
in lingua olandese, francese, tedesca o inglese, o una copia, certificata
conforme da un amministratore, dell'atto costitutivo e dello statuto, se
questi ultimi formano oggetto di atto separato. Nel registro devono altresì
figurare la data della prima iscrizione di tale società, il registro nazionale
nel quale essa è iscritta ed il suo numero d'iscrizione, nonché, per le
società unipersonali, talune informazioni relative al socio unico.
- 25.
- L'art. 4, n. 4, della WFBV prevede la responsabilità solidale degli
amministratori, con la società, per tutte le operazioni compiute durante la
loro amministrazione in nome di quest'ultima per il periodo in cui l'obbligo
di iscrizione nel registro di commercio non era stato adempiuto.
- 26.
- Ai sensi dell'art. 3 della WFBV, tutti i documenti e le pubblicazioni in
cui è menzionata una società formalmente straniera o che provengono da essa -
eccettuati i telegrammi e le comunicazioni pubblicitarie - devono riportare la
denominazione completa della società, la sua forma giuridica, la sua sede
sociale, il suo luogo di stabilimento principale, nonché il numero di
iscrizione, la data della prima iscrizione ed il registro in cui deve essere
iscritta ai sensi della normativa ad essa applicabile. Tale disposizione
prescrive anche l'obbligo di menzionare che si tratta di una società
formalmente straniera e vieta di utilizzare, in documenti o pubblicazioni,
indicazioni che, contrariamente alla realtà, lascerebbero intendere che
l'impresa appartiene ad una persona giuridica olandese.
- 27.
- In forza dell'4, n. 1, della WFBV, il capitale sottoscritto di una società
formalmente straniera deve per lo meno essere pari al capitale minimo
prescritto dall'art. 2:178 del Burgerlijk Wetboek (codice civile olandese, in
prosieguo: il «BW») per le società olandesi a responsabilità limitata, che, il
1° settembre 2000, ammontava ad EUR 18 000 (Staatsblad 2000, n. 322). I
fondi propri devono essere per lo meno pari al capitale minimo (art. 4, n. 2,
della WFBV, che rinvia all'art. 2:178 del BW). Al fine di garantire che la
società formalmente straniera soddisfi tali condizioni, deve essere presentata
al registro di commercio una dichiarazione di un revisore contabile (art. 4,
n. 3, della WFBV).
- 28.
- Finché le condizioni relative al capitale e ai fondi propri non sono
soddisfatte, gli amministratori rispondono in solido con la società per tutte
le operazioni compiute durante la loro amministrazione e che impegnano la
società. Gli amministratori di una società formalmente straniera sono
responsabili in solido anche per le operazioni della società se il capitale
sottoscritto e versato scende al di sotto del minimo richiesto dopo aver
inizialmente soddisfatto la condizione relativa al capitale minimo. La
responsabilità solidale degli amministratori sussiste solo nel periodo in cui
la società è una società formalmente straniera (art. 4, n. 4, della WFBV).
- 29.
- L'art. 4, n. 5, della WFBV precisa tuttavia che le disposizioni relative
al capitale minimo non si applicano ad una società soggetta al diritto di uno
Stato membro o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) e alla
quale si applichi la seconda direttiva.
- 30.
- L'art. 5, nn. 1 e 2, della WFBV obbliga gli amministratori di società
formalmente straniere a tenere la contabilità e a conservarla per sette anni.
Gli amministratori devono redigere ogni anno un conto e una relazione annuale.
Tali documenti devono essere resi pubblici mediante deposito presso il
registro di commercio e devono soddisfare i requisiti del titolo 9 del libro
secondo del BW, il che consente di assicurare la loro conformità ai documenti
annuali delle società olandesi.
- 31.
- Gli amministratori devono inoltre depositare presso il registro di
commercio, entro il 1° aprile di ogni anno, la prova dell'iscrizione nel
registro stabilito in base al diritto cui è soggetta la società (art. 5, n. 4,
della WFBV). Ai fini dell'applicazione della WFBV, le persone incaricate
dell'amministrazione corrente della società sono equiparate agli
amministratori, in conformità all'art. 7 di tale legge.
- 32.
- Gli artt. 2:249 e 2:260 del BW sono applicabili per analogia alle società
formalmente straniere. Tali norme dispongono che, in caso di pubblicazione di
documenti annuali o di dati intermedi falsi, gli amministratori e i revisori
sono solidalmente responsabili per i danni che ne potrebbero derivare per i
terzi.
- 33.
- L'art. 5, n. 3, della WFBV dispone però che gli obblighi previsti all'art.
5, nn. 1 e 2, del detto articolo in materia di contabilità e di documenti
annuali non si applicano alle società soggette al diritto di uno Stato membro
o al diritto di uno Stato membro dello SEE e che rientrano nell'ambito di
applicazione della quarta direttiva e/o della settima direttiva.
II - Causa principale e questioni pregiudiziali
- 34.
- L'Inspire Art è stata costituita il 28 luglio 2000 con la forma giuridica
di «private company limited by shares» (società privata a responsabilità
limitata), con sede sociale in Folkestone (Regno Unito). Il suo amministratore
unico («director»), residente all'Aja (Paesi Bassi), è autorizzato ad agire da
solo e in modo autonomo a nome della società. La società, che opera con la
denominazione sociale «Inspire Art Ltd» nel settore della vendita di oggetti
d'arte, ha iniziato le sue attività il 17 agosto 2000 e dispone di una
succursale ad Amsterdam.
- 35.
- L'Inspire Art è iscritta nel registro di commercio di Amsterdam, senza
menzione del fatto che si tratta di una società formalmente straniera, ai
sensi dell'art. 1 della WFBV.
- 36.
- La camera di commercio, ritenendo tale menzione obbligatoria in quanto
l'Inspire Art svolgeva la propria attività solo nei Paesi Bassi, ha chiesto al
Kantongerecht te Amsterdam, il 30 ottobre 2000, di ordinare di completare
l'iscrizione di tale società nel registro di commercio con la menzione che
l'Inspire Art è una «società formalmente straniera», conformemente all'art. 1
della WFBV, il che determinerebbe il sorgere di altri obblighi previsti dalla
legge, esposti sopra, ai punti 22-33 della presente sentenza.
- 37.
- In via principale, l'Inspire Art ha negato che la sua iscrizione sia stata
incompleta, ritenendo di non soddisfare le condizioni di cui all'art. 1 della
WFBV. In subordine, se il Kantongerecht te Amsterdam avesse deciso che essa
soddisfaceva tali condizioni, essa ha sostenuto che la WFBV era in contrasto
con il diritto comunitario, e in particolare con gli artt. 43 CE e 48 CE.
- 38.
- Nell'ordinanza 5 febbraio 2001, il Kantongerecht te Amsterdam ha
dichiarato che l'Inspire Art è una società formalmente straniera ai sensi
dell'art. 1 della WFBV.
- 39.
- Quanto alla compatibilità della WFBV con il diritto comunitario, essa ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 43 CE e 48 CE debbano essere interpretati nel senso che ai
Paesi Bassi è fatto divieto di assoggettare, attraverso la Wet op de formeel
buitenlandse vennootschappen del 17 dicembre 1997, ad ulteriori condizioni,
come quelle previste dagli artt. 2-5 della detta legge, lo stabilimento a
titolo secondario nei Paesi Bassi di una società costituita nel Regno Unito,
al solo scopo di poter sfruttare determinati vantaggi rispetto alle imprese
costituite conformemente al diritto olandese (il quale contiene condizioni più
rigorose di quelle del diritto del Regno Unito in tema di costituzione della
società e di versamenti delle azioni), allorché la legge olandese desuma il
detto scopo dalla circostanza che la società esercita la sua attività del
tutto, o quasi del tutto, nei Paesi Bassi senza peraltro avere alcun effettivo
legame con lo Stato conformemente al cui diritto essa è stata costituita.
2) Se - nell'ipotesi in cui dall'interpretazione di tali articoli dovesse
risultare l'incompatibilità con essi delle disposizioni della Wet op de
formeel buitenlandse vennootschappen - l'art. 46 CE debba essere interpretato
nel senso che le disposizioni degli artt. 43 CE e 48 CE lasciano
impregiudicata l'applicabilità della normativa olandese contenuta nella Wet op
de formeel buitenlandse vennootschappen, in quanto le sue disposizioni
risultano giustificate dai motivi richiamati dal legislatore olandese».
III - Osservazioni preliminari
- 40.
- La camera di commercio, il governo olandese e la Commissione delle
Comunità europee ritengono che il giudice del rinvio abbia formulato le
questioni pregiudiziali in maniera eccessivamente ampia. Dal momento che la
controversia nella causa principale riguarda infatti solo l'iscrizione di una
società al registro di commercio, la Corte dovrebbe limitare la propria
analisi alle sole disposizioni nazionali riguardanti tale questione.
- 41.
- Pertanto, essi propongono alla Corte di escludere dalla propria disamina
gli artt. 3 e 6 della WFBV nella loro interezza, nonché talune parti degli
artt. 2, 4 e 5 di tale legge (più precisamente, l'art. 2, n. 1, parte finale,
e 2; l'art. 4, nn. 1, 2, 4 e 5, nonché l'art. 5, nn. 1 e 2).
- 42.
- A tale riguardo, da giurisprudenza costante risulta che il procedimento ex
art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici
nazionali (v., in particolare, su tale questione, sentenza 16 luglio 1992,
causa C-343/90, Lourenço Dias, Racc. pag. I-4673, punto 14).
- 43.
- Nell'ambito di detta cooperazione, il giudice del rinvio cui è stata
sottoposta la controversia, il quale è l'unico che ha conoscenza diretta dei
fatti della causa principale, e che dovrà assumersi la responsabilità
dell'emananda decisione giurisdizionale, si trova nella posizione migliore per
valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la
necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la
propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte
(v., in particolare, sentenze Lourenço Dias, cit., punto 15, e 22 gennaio
2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 18).
- 44.
- Di conseguenza, se la questione sollevata dal giudice del rinvio verte
sull'interpretazione di una disposizione del diritto comunitario, la Corte, in
via di principio, è tenuta a statuire (sentenze Lourenço Dias, cit., punto 16;
15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59; 13
marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38, e
Canal Satélite Digital, cit., punto 18).
- 45.
- Tuttavia, secondo una giurisprudenza altrettanto consolidata, la Corte
sostiene che, in caso di necessità, le spetta esaminare le condizioni in cui è
adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza
(sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21, e
Canal Satélite Digital, cit., punto 19). Infatti, lo spirito di collaborazione
che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica anche
che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga presente la funzione assegnata
alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia
negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali
o ipotetiche (v., in particolare, le citate sentenze Foglia, punti 18 e 20;
Lourenço Dias, punto 17, e Bosman, punto 60, nonché la sentenza 21 marzo 2002,
causa C-451/99, Cura Anlagen, Racc. pag. I-3193, punto 26).
- 46.
- Va inoltre ricordato che, per consentire alla Corte di fornire
un'interpretazione utile del diritto comunitario, è indispensabile che i
giudici nazionali chiariscano i motivi per i quali essi ritengono necessaria
alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro
proposte (v., in particolare, sentenza Foglia, cit., punto 17).
- 47.
- Una volta in possesso di questi elementi, la Corte sarà in grado di
verificare se la richiesta interpretazione del diritto comunitario presenti
una relazione con l'effettività e l'oggetto della controversia nella causa
principale. Laddove risulti che la questione posta non è manifestamente
pertinente per la soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il
non luogo a provvedere (sentenza Lourenço Dias, cit., punto 20).
- 48.
- Alla luce di quanto precede, occorre esaminare se le questioni poste dal
giudice del rinvio nella causa in esame sono pertinenti ai fini della
decisione della controversia.
- 49.
- E' vero che la questione al centro della controversia della causa
principale verte sull'obbligo o meno di iscrizione dell'Inspire Art al
registro di commercio in qualità di società formalmente straniera, tuttavia,
tale iscrizione produce automaticamente ed inevitabilmente taluni effetti
giuridici, previsti agli artt. 2-5 della WFBV.
- 50.
- Il giudice del rinvio ha pertanto ritenuto che la questione della
compatibilità con gli artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE si ponesse con maggiore
evidenza per taluni obblighi, previsti agli artt. 2-5 della WFBV, vale a dire
quelli vertenti sull'iscrizione come società formalmente straniera, sulla
menzione di tale qualità su tutti i documenti provenienti dalla società, sul
capitale minimo richiesto e sulla responsabilità personale degli
amministratori divenuti debitori in solido quando il capitale sociale non
raggiunge o non raggiunge più l'importo del capitale minimo previsto dalla
legge.
- 51.
- Per dare una risposta utile al giudice del rinvio occorre pertanto, ai
sensi della citata giurisprudenza, esaminare l'insieme di tali disposizioni
alla luce della libertà di stabilimento come garantita dal Trattato CE, nonché
delle direttive in materia di diritto societario.
Sulle questioni pregiudiziali
- 52.
- Con le questioni pregiudiziali, che occorre esaminare insieme, il giudice
del rinvio mira ad appurare:
- se gli artt. 43 CE e 48 CE debbano essere interpretati nel senso che essi
ostano ad una normativa di uno Stato membro, come la WFBV, che impone
ulteriori condizioni, come quelle previste dagli artt. 2-5 della detta legge,
allo stabilimento a titolo secondario in tale Stato membro di una società
costituita nell'altro Stato membro al solo scopo di poter sfruttare
determinati vantaggi rispetto alle società costituite conformemente alla
normativa dello Stato membro di stabilimento, la quale prevede condizioni più
rigorose rispetto alla legislazione dello Stato membro di costituzione in
materia di costituzione della società e di versamento delle azioni;
- se il fatto che, in base alla legislazione dello Stato membro di
stabilimento, il detto scopo venga dedotto dalla circostanza che la società
esercita la sua attività del tutto, o quasi del tutto, in quest'ultimo Stato
membro senza avere alcun effettivo legame con lo Stato conformemente al cui
diritto essa è stata costituita modifichi l'analisi della Corte in tale
questione;
- e se, qualora una delle due precedenti questioni venga risolta
affermativamente, una normativa nazionale come la WFBV possa essere
giustificata in forza dell'art. 46 CE o di un altro motivo imperativo di
interesse pubblico.
- 53.
- In primo luogo, occorre dichiarare che l'art. 5, nn. 1 e 2, della WFBV, di
cui alle questioni pregiudiziali, riguarda la tenuta e il deposito dei conti
annuali delle società formalmente straniere. L'art. 5, n. 3, della WFBV
dispone però che gli obblighi previsti ai nn. 1 e 2 di tale articolo non si
applicano alle società soggette al diritto di un altro Stato membro e per le
quali vale, in particolare, la quarta direttiva. L'Inspire Art rientra quindi
in tale eccezione, in quanto essa è soggetta al diritto inglese e rientra
nell'ambito di applicazione personale della quarta direttiva.
- 54.
- Pertanto, non occorre che la Corte esamini la compatibilità della
disposizione di cui all'art. 5 della WFBV con il diritto comunitario.
- 55.
- In secondo luogo, numerose norme della WFBV rientrano nell'ambito di
applicazione dell'undicesima direttiva, in quanto essa verte sulla pubblicità
delle succursali create in uno Stato membro dalle società di cui alla prima
direttiva e soggette al diritto di un altro Stato membro.
- 56.
- A tale riguardo, innanzi tutto, come rileva la Commissione, taluni
obblighi previsti dalla WFBV sono il risultato del recepimento nel diritto
interno di provvedimenti relativi alla pubblicità previsti dall'undicesima
direttiva.
- 57.
- Si tratta, più precisamente, degli obblighi relativi all'indicazione, nel
registro di commercio dello Stato ospitante, dell'iscrizione in un registro di
commercio straniero, nonché del numero d'iscrizione della società in tale
registro [art. 2, n. 1, della WFBV e art. 2, n. 1, lett. c), dell'undicesima
direttiva], del deposito presso il registro di commercio olandese di una
dichiarazione autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto in lingua
olandese, francese, inglese o tedesca [art. 2, n. 1, della WFBV e art. 2, n.
2, lett. b), e 4 dell'undicesima direttiva], nonché al deposito, ogni anno,
nello stesso registro di commercio, di un attestato di iscrizione nel registro
di commercio straniero [art. 5, n. 4, della WFBV e art. 2, n. 2, lett. c),
dell'undicesima direttiva].
- 58.
- Tali disposizioni, la cui conformità con l'undicesima direttiva non è
stata messa in dubbio, non possono essere considerate costitutive di un
ostacolo alla libertà di stabilimento.
- 59.
- A tale riguardo, occorre tuttavia evidenziare che la conformità dei vari
adempimenti relativi alla pubblicità di cui all'art. 57 della presente
sentenza non produce automaticamente l'effetto di rendere conformi al diritto
comunitario le sanzioni che la WFBV fa conseguire all'inosservanza dei detti
adempimenti relativi alla pubblicità.
- 60.
- L'art. 4, n. 4, della WFBV prevede la responsabilità personale e solidale
degli amministratori, con la società, per gli atti giuridici compiuti durante
la loro amministrazione in nome di quest'ultima, finché non sono stati
adempiuti gli obblighi relativi alla pubblicità
- 61.
- Certo, l'art. 12 dell'undicesima direttiva obbliga gli Stati membri a
prevedere le sanzioni appropriate in caso di mancanza della pubblicità
richiesta per le succursali nello Stato ospitante.
- 62.
- Occorre ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza costante,
qualora una disposizione di diritto comunitario non contenga alcuna
disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o
faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative nazionali, l'art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare
tutte le misure atte ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto
comunitario. A tal fine, pur mantenendo la scelta delle sanzioni, essi devono
segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano
punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle
previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza
e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo,
proporzionale e dissuasivo (sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88,
Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punti 23 e 24; 10 luglio 1990, causa
C-326/88, Hansen, Racc. pag. I-2911, punto 17; 26 ottobre 1995, causa C-36/94,
Siesse, Racc. pag. I-3573, punto 20, e 27 febbraio 1997, causa C-177/95, Ebony
Maritime e Loten Navigation, Racc. pag. I-1111, punto 35).
- 63.
- Spetta al giudice del rinvio, che è l'unico competente ad interpretare il
diritto nazionale, decidere se la sanzione prevista all'art. 4, n. 4, della
WFBV soddisfa tali condizioni e, in particolare, se essa non tratta
sfavorevolmente le società formalmente straniere rispetto a quelle di diritto
olandese in caso di violazione degli obblighi di pubblicità, ricordati al
punto 56 della presente sentenza.
- 64.
- Se il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che l'art. 4, n. 4,
della WFBV tratta diversamente le società formalmente straniere rispetto alle
società nazionali, occorrerebbe concluderne che tale disposizione è in
contrasto con il diritto comunitario.
- 65.
- Per contro, nell'elenco contenuto all'art. 2 dell'undicesima direttiva non
figurano gli altri obblighi in materia di pubblicità previsti dalla WFBV, vale
a dire l'indicazione nel registro di commercio che la società è formalmente
straniera (artt. 1 e 2, n. 1, della WFBV) l'indicazione, nel registro di
commercio dello Stato ospitante, della data della prima iscrizione nel
registro di commercio straniero e delle informazioni relative al socio unico
(art. 2, n. 1, della WFBV) nonché il deposito obbligatorio di una
dichiarazione contabile in cui si indica che la società soddisfa le condizioni
relative al capitale minimo sottoscritto e versato e ai fondi propri (art. 4,
n. 3, della WFBV). Parimenti, la menzione di «società formalmente straniera»
su tutti i documenti provenienti da tale società (art. 3 della WFBV) non è
contenuta nell'art. 6 dell'undicesima direttiva.
- 66.
- Per quanto riguarda tali obblighi è quindi opportuno esaminare se
l'armonizzazione realizzata dall'undicesima direttiva, e più in particolare
dai suoi artt. 2 e 6, sia esaustiva.
- 67.
- A tale riguardo, occorre ricordare che l'undicesima direttiva è stata
adottata sul fondamento dell'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE
[divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE], il quale
prevede che il Consiglio e la Commissione esercitino le funzioni che sono loro
attribuite da tale articolo «coordinando, nella necessaria misura e al fine di
renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle
società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per proteggere
gli interessi tanto dei soci come dei terzi».
- 68.
- Inoltre, dal quarto e dal quinto considerando dell'undicesima direttiva
emerge che le disparità esistenti, per quanto riguarda le succursali, tra le
legislazioni nazionali, soprattutto nell'ambito della pubblicità, possono
pregiudicare l'esercizio della libertà di stabilimento e che è dunque
necessario eliminarle.
- 69.
- Ne consegue che, senza incidere sugli obblighi di informazione che
incombono alle succursali e derivano dal diritto sociale, tributario, o in
materia statistica, l'armonizzazione della pubblicità delle succursali, come
realizzata dall'undicesima direttiva, è esaustiva, in quanto solo in questo
modo essa è in grado di realizzare l'obiettivo che persegue.
- 70.
- Occorre altresì evidenziare che l'art. 2, n. 1, dell'undicesima direttiva
è formulato in modo tassativo. Il n. 2 di tale articolo, inoltre, contiene un
elenco di provvedimenti facoltativi di pubblicità delle succursali,
disposizione che ha ragione di essere solo se gli Stati membri non possono
prevedere provvedimenti di pubblicità delle succursali diversi da quelli
contenuti nel testo della detta direttiva.
- 71.
- Di conseguenza, i vari provvedimenti relativi alla pubblicità previsti
dalla WFBV, e richiamati sopra, al punto 65 di questa sentenza, sono in
contrasto con l'undicesima direttiva.
- 72.
- A tale proposito occorre pertanto concludere che l'art. 2 dell'undicesima
direttiva osta ad una normativa nazionale, come la WFBV, che preveda, a carico
di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di
un altro Stato membro, obblighi di pubblicità non previsti dalla detta
direttiva.
- 73.
- In terzo luogo, varie disposizioni della WFBV non rientrano nella sfera di
applicazione dell'undicesima direttiva. Si tratta delle norme relative al
capitale minimo richiesto sia al momento dell'iscrizione sia durante la vita
della società formalmente straniera, nonché di quelle relative alla sanzione
derivante dall'inosservanza degli obblighi previsti dalla WFBV, vale a dire la
responsabilità, in solido con la società, degli amministratori (art. 4, nn. 1
e 2, della WFBV). Tali disposizioni devono pertanto essere esaminate alla luce
degli artt. 43 CE e 48 CE.
Sull'esistenza di un ostacolo alla libertà di stabilimento
Osservazioni presentate alla Corte
- 74.
- Secondo la camera di commercio, nonché i governi olandese, tedesco,
italiano e austriaco, gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano all'applicazione di
disposizioni come quelle contenute nella WFBV.
- 75.
- Innanzi tutto, le norme stabilite dalla WFBV non riguarderebbero né la
costituzione di società secondo il diritto di un altro Stato membro, né la
loro iscrizione (e quindi il loro riconoscimento). Infatti, la validità di
tali società sarebbe riconosciuta e la loro iscrizione non verrebbe respinta,
pertanto la libertà di stabilimento non sarebbe messa in discussione.
- 76.
- Di conseguenza, le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza 9
marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc. pag. I-1459), non sarebbero
pertinenti nel caso di specie, in cui sarebbero in discussione solo le
disposizioni che disciplinano l'iscrizione delle società straniere, senza
toccare la libertà degli Stati membri di porre condizioni relative
all'esercizio di determinate attività professionali.
- 77.
- Il governo olandese afferma che, per le società costituite secondo il
diritto di un altro Stato membro o che esercitano o desiderano esercitare la
loro attività nei Paesi Bassi, il regime dell'incorporazione applicato nei
Paesi Bassi è alquanto liberale. In forza di tale principio, come formulato
dall'art. 2 della Wet conflictenrecht corporaties (legge sulle norme di
conflitto applicabili alle persone giuridiche), del 17 dicembre 1997 (in
prosieguo: la «legge sulle norme di conflitto»), «una società che, in base al
suo contratto o al suo atto costitutivo, al momento della costituzione, ha la
propria sede - o, in mancanza, il centro delle proprie attività esterne - nel
territorio dello Stato in base al cui diritto è stata costituita, è
disciplinata dal diritto di tale Stato».
- 78.
- Il governo olandese sostiene che l'esistenza delle società, validamente
costituite secondo il diritto di un altro Stato membro, è riconosciuta nei
Paesi Bassi senza altre formalità. Tali società sarebbero soggette al diritto
dello Stato di costituzione; il fatto che la società vi eserciti un'attività
sarebbe, in via di principio, irrilevante.
- 79.
- Nella pratica, tale regime molto favorevole avrebbe generato un crescente
ricorso a società straniere per fini che il legislatore olandese non aveva né
voluto né previsto. Sempre più spesso società che esercitano principalmente, o
anche esclusivamente, la loro attività sul mercato olandese verrebbero
costituite all'estero per sottrarsi agli obblighi imperativi del diritto
societario olandese.
- 80.
- Alla luce di tale evoluzione, l'art. 6 della legge sulle norme di
conflitto ha stabilito un'eccezione limitata a tale regime liberale,
disponendo che «la legge in esame non osta all'applicazione delle disposizioni
della [WFBV]».
- 81.
- Inoltre, la camera di commercio nonché i governi olandese, tedesco,
italiano e austriaco sostengono che le disposizioni della WFBV non riguardano
la libertà di stabilimento, ma si limitano ad imporre alle società di capitali
costituite in base ad un diritto diverso da quello olandese talune condizioni
ulteriori relative all'esercizio delle loro attività professionali e
all'amministrazione della società al fine di assicurare che i terzi vengano
chiaramente informati che società come l'Inspire Art sono società formalmente
straniere e che inoltre, grazie al deposito di taluni documenti e
dichiarazioni, quando trattano con tali società, siano loro riconosciute le
stesse garanzie di cui godono quando trattano con società olandesi.
- 82.
- Tali condizioni non sarebbero discriminatorie, in quanto troverebbero il
loro equivalente nelle norme imperative del diritto societario olandese
applicabile alle società a responsabilità limitata costituite nei Paesi Bassi.
Inoltre, tali condizioni, che devono essere soddisfatte sia dalle società
olandesi sia dalle società formalmente straniere, sarebbero ispirate alla
tutela degli interessi non economici - riconosciuti a livello comunitario - in
tema di protezione dei consumatori e dei creditori.
- 83.
- La camera di commercio e i governi olandese, tedesco e austriaco si
riferiscono alla sentenza 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail and
General Trust (Racc. pag. 5483) e alla giurisprudenza in materia per affermare
che la WFBV è applicabile in forza del diritto internazionale privato. A loro
avviso, in tale causa la Corte ha dichiarato che gli artt. 43 CE e 48 CE non
ostavano alla competenza degli Stati membri di determinare essi stessi il
pertinente criterio di collegamento di una società all'ordinamento giuridico
nazionale. Essi ne deducono che tali articoli non ostano all'adozione, a
titolo del diritto internazionale privato, di norme che si applicano alle
società che ricadono parzialmente sotto la legislazione olandese. In tale
contesto, la WFBV si limiterebbe ad attribuire importanza, oltre che al
criterio di collegamento costituito dal «luogo di costituzione e
d'iscrizione», al luogo in cui la società esercita le sue attività.
- 84.
- I governi tedesco e austriaco hanno peraltro sostenuto che, in via di
principio, l'obiettivo degli artt. 43 CE e 48 CE, relativamente alla libertà
di creare una succursale, è di consentire alle imprese che svolgono
un'attività in uno Stato membro di svilupparsi in un altro Stato membro, il
che non accade per le società «fantasma».
- 85.
- I governi tedesco e austriaco si chiedono se, in caso di società
formalmente straniere, le succursali non vadano in realtà considerate centri
di attività principale e se non vadano loro applicati i principi relativi alla
libertà di stabilimento primaria. Nella stessa ottica, il governo italiano
sostiene che il fatto che una società costituita in uno Stato membro non vi
abbia mai svolto attività impedisce che essa possa essere considerata una
succursale quando svolge le proprie attività economiche in un altro Stato
membro. Avendo posto il centro esclusivo delle proprie attività in uno Stato
diverso da quello cui appartiene formalmente, una società di questo genere
dovrebbe essere considerata stabilita a titolo primario in tale primo Stato.
- 86.
- Infine, i governi olandese, tedesco ed italiano affermano che la Corte,
nella sua giurisprudenza, ha riconosciuto che uno Stato membro ha il diritto
di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal
Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'impero delle
leggi nazionali, e che essi possano avvalersi abusivamente o fraudolentemente
del diritto comunitario (sentenza Centros, cit., punto 24 e giurisprudenza ivi
cit.). L'eventuale abuso dovrebbe essere valutato tenendo presenti le finalità
perseguite dalle disposizioni di diritto comunitario di cui trattasi (sentenza
2 maggio 1996, causa C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 25).
- 87.
- Tali governi fanno valere che, secondo le sentenze 10 luglio 1986, causa
79/85, Segers (Racc. pag. 2375, punto 16), e Centros (cit., punto 29), il
fatto che una società sia costituita in uno Stato membro ma eserciti tutte le
sue attività per mezzo della sua succursale stabilita in un altro Stato membro
non costituisce un argomento sufficiente per negare agli interessati il
diritto alla libertà di stabilimento adducendo l'abuso, l'inganno e/o
l'inaccettabile elusione di leggi nazionali.
- 88.
- Nel caso di specie, tuttavia, secondo tali governi, la WFBV, senza negare
il riconoscimento di una società costituita secondo il diritto di un altro
Stato membro, né impedire l'iscrizione della succursale, si limiterebbe ad
istituire taluni obblighi preventivi limitati e un controllo repressivo
qualora una società si sottraesse alle norme imperative del diritto societario
che si applicano nello Stato membro in cui vengono svolte tutte le attività.
- 89.
- Di conseguenza, qualora - come nella causa principale - una società vada
oltre il mero esercizio del diritto alla libertà di stabilimento e venga
costituita in un altro Stato membro per eludere il complesso delle norme che
disciplinano la costituzione ed il funzionamento delle società nello Stato
membro dove essa svolge tutte le sue attività, consentire a tale società di
avvalersi della libertà di stabilimento condurrebbe ad un'inaccettabile
elusione della legislazione nazionale. Pertanto, allo stato attuale del
diritto comunitario, l'adozione di provvedimenti come quelli di cui alla WFBV
sarebbe giustificata.
- 90.
- Per contro, secondo l'Inspire Art, il governo del Regno Unito e la
Commissione, le disposizioni della WFBV sono lesive della libertà di
stabilimento, garantita dagli artt. 43 CE e 48 CE, in quanto impongono alle
società formalmente straniere obblighi che rendono l'esercizio del diritto di
stabilimento assai meno conveniente per tali società. Peraltro, proprio questo
sarebbe l'obiettivo cui mirano tali disposizioni.
- 91.
- L'Inspire Art, il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono che
le disposizioni relative alla libertà di stabilimento sono applicabili ad un
caso come quello di cui alla causa principale. Richiamandosi alle citate
sentenze Segers e Centros, essi sostengono che una società possa beneficiare
della libertà di stabilimento anche nell'ipotesi in cui essa venga costituita
in un primo Stato membro al solo scopo di potersi stabilire in un secondo
Stato membro e ivi svolgere prevalentemente, se non esclusivamente, la propria
attività economica. Sarebbe irrilevante che la società sia stata costituita
nel primo Stato membro al solo scopo di eludere le disposizioni legislative
del secondo Stato membro. Secondo tale giurisprudenza, tale condotta non
costituirebbe un abuso, bensì un mero esercizio della libertà di stabilimento
garantita dal Trattato.
- 92.
- Il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono che l'art. 1 della
WFBV prende in considerazione il luogo in cui la società svolge la sua
attività al fine di collegarvi talune disposizione imperative dello Stato
ospitante. L'attribuzione del ruolo di fattore di collegamento all'effettiva
attività, che non corrisponderebbe ad alcun criterio contenuto nell'art. 48
CE, lederebbe la libertà di stabilimento, in quanto diminuirebbe l'interesse
ad esercitare tale libertà da parte delle società formalmente straniere che,
in seguito, intendono svolgere attività nei Paesi Bassi, in quanto, oltre alle
norme dello Stato di costituzione, sono dichiarate applicabili altre
disposizioni.
- 93.
- L'Inspire Art sostiene la medesima interpretazione della WFBV. Essa
precisa che, benché la legislazione nazionale applichi alle società, in linea
di principio, il diritto dello Stato di costituzione, il legislatore olandese
ha voluto contrastare la costituzione - ritenuta abusiva - di società secondo
un diritto straniero allo scopo di esercitare le loro attività esclusivamente
o prevalentemente nei Paesi Bassi, applicando le disposizioni del diritto
societario olandese a siffatte società. Il legislatore avrebbe giustificato
tale regime richiamando l'esigenza della tutela dei creditori.
Conseguentemente, la WFBV non potrebbe essere intesa quale applicazione della
teoria della sede reale, secondo la quale una società sarebbe assoggettata
alla legge dello Stato membro sul cui territorio essa ha la sua sede
effettiva.
- 94.
- Infine, il governo del Regno Unito sottolinea l'importanza fondamentale,
per il funzionamento del mercato comune, della facoltà di creare sedi
secondarie in altri Stati membri. Esso afferma che la citata sentenza Centros
trova piena applicazione nel caso di specie.
Risposta della Corte
- 95.
- Occorre innanzi tutto precisare che la Corte ha già giudicato irrilevante,
relativamente all'applicazione delle norme sulla libertà di stabilimento, che
una società sia stata costituita in uno Stato membro al solo scopo di
stabilirsi in un secondo Stato membro, nel quale essa svolgerebbe
l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività economiche (citate
sentenze Segers, punto 16, e Centros, punto 17). Le ragioni per cui si decide
di costituire una società in uno Stato membro sono infatti, ad eccezione dei
casi di frode, prive di conseguenze sull'applicazione delle disposizioni
relative alla libertà di stabilimento (sentenza Centros, cit., punto 18).
- 96.
- La Corte ha dichiarato, peraltro, che la circostanza che la società sia
stata creata in uno Stato membro unicamente per fruire di una legislazione più
vantaggiosa non costituisce un abuso, e ciò anche qualora la società in
questione svolga l'essenziale, se non il complesso, delle sue attività
economiche nello Stato di stabilimento (citate sentenze Segers, punto 16, e
Centros, punto 18).
- 97.
- Ne consegue che queste società hanno il diritto di svolgere la loro
attività in un altro Stato membro, mediante una succursale. La localizzazione
della loro sede sociale, della loro amministrazione centrale o del loro centro
di attività principale serve a determinare, al pari della cittadinanza delle
persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato
(sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273,
punto 18; Segers, cit., punto 13, e Centros, cit., punto 20).
- 98.
- Pertanto, nella causa principale, il fatto che l'Inspire Art sia stata
costituita nel Regno Unito al fine di sottrarsi alla legislazione olandese sul
diritto societario - che prescrive condizioni più severe per quanto riguarda,
in particolare, il capitale minimo ed il versamento delle azioni - non esclude
che la costituzione di una succursale da parte di tale società nei Paesi Bassi
benefici della libertà di stabilimento prevista dagli artt. 43 CE e 48 CE.
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Centros (cit., punto 18), la
questione dell'applicabilità dei detti articoli è distinta dalla questione se
uno Stato membro possa adottare misure atte a impedire che, in presenza delle
possibilità offerte dal Trattato, suoi cittadini tentino di sottrarsi
abusivamente all'impero della propria legge nazionale.
- 99.
- Non può essere accolto l'argomento secondo cui la WFBV non lederebbe per
nulla la libertà di stabilimento dato che le società straniere sarebbero
pienamente riconosciute nei Paesi Bassi e la loro iscrizione nel registro di
commercio di tale Stato membro non verrebbe respinta in quanto tale legge ha
solo l'effetto di prescrivere taluni obblighi ulteriori, definiti
«amministrativi».
- 100.
- Infatti, in forza della WFBV, le norme olandesi in materia di diritto
societario relative al capitale minimo e alla responsabilità degli
amministratori vengono applicate imperativamente a società straniere, come la
Inspire Art, quando esse svolgono la loro attività esclusivamente, o quasi,
nei Paesi Bassi.
- 101.
- La creazione di una succursale nei Paesi Bassi da parte di una società di
questo tipo è pertanto soggetta a determinate norme previste in tale Stato
membro per la costituzione di una società a responsabilità limitata. La
legislazione di cui alla causa principale, che impone alla succursale di una
siffatta società, costituita conformemente alla legislazione di uno Stato
membro, di rispettare le disposizioni dello Stato di stabilimento relative al
capitale sociale e alla responsabilità degli amministratori, sortisce
l'effetto di ostacolare l'esercizio, da parte di tali società, della libertà
di stabilimento riconosciuta dal Trattato.
- 102.
- Occorre infine esaminare gli argomenti tratti dalla citata sentenza Daily
Mail and General Trust, secondo cui gli Stati membri resterebbero liberi di
individuare il diritto applicabile ad una società, in quanto le disposizioni
in materia di libertà di stabilimento non hanno prodotto l'armonizzazione
delle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri. A questo
titolo, gli Stati membri conserverebbero la facoltà di agire contro società
«fantasma», qualifica che, nel caso di specie, risulta dall'assenza di un
reale collegamento con lo Stato di costituzione.
- 103.
- Occorre sottolineare, al riguardo, che, diversamente dalla causa
principale, la citata sentenza Daily Mail and General Trust riguarda i
rapporti tra una società e lo Stato membro secondo la cui normativa essa era
stata costituita, nel caso in cui la società intenda trasferire la sua sede
effettiva in un altro Stato membro conservando la personalità giuridica di cui
gode nel suo Stato di costituzione. Nella causa principale, il giudice del
rinvio interpella la Corte in ordine all'applicazione ad una società,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, della normativa dello
Stato in cui essa esercita effettivamente le sue attività (v., in tal senso,
sentenza 5 novembre 2002, causa C-208/00, Überseering, Racc. pag. I-9919,
punto 62).
- 104.
- Da quanto precede, risulta che le disposizioni della WFBV sul capitale
minimo (sia al momento della costituzione sia nel corso della vita della
società) nonché sulla responsabilità degli amministratori costituiscono
restrizioni alla libertà di stabilimento come garantita dagli artt. 43 CE e 48
CE.
- 105.
- Di conseguenza, occorre concludere che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad
una normativa nazionale, come la WFBV, che subordini l'esercizio della libertà
di stabilimento a titolo secondario in tale Stato membro, da parte di una
società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro, a determinate
condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilità degli
amministratori, stabilite dal diritto nazionale per la costituzione di
società. I motivi per cui la società è stata costituita nel primo Stato
membro, nonché il fatto che essa eserciti la sua attività esclusivamente, o
quasi, nello Stato membro di stabilimento non la privano, salvo abusi da
stabilirsi caso per caso, del diritto di avvalersi della libertà di
stabilimento garantita dal Trattato.
Sull'esistenza di giustificazioni
- 106.
- In via preliminare, occorre ricordare che le disposizioni della WFBV in
materia di pubblicità, considerate contrarie all'undicesima direttiva, non
possono ricevere giustificazioni (v. punti 71 e 72 della presente sentenza).
Pertanto, in seguito saranno esaminate solamente le disposizioni della WFBV
relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori.
- 107.
- Poiché tali norme costituiscono un ostacolo alla libertà di stabilimento,
occorre valutare se esse possano essere giustificate da uno dei motivi
indicati all'art. 46 CE o da una giustificazione imperativa di interesse
generale.
Osservazioni presentate alla Corte
- 108.
- Secondo la camera di commercio ed i governi olandese, tedesco e austriaco,
le disposizioni della WFBV sono giustificate sia alla luce dell'art. 46 CE,
sia da motivi imperativi d'interesse generale.
- 109.
- Gli obiettivi della WFBV sarebbero infatti la repressione delle frodi, la
tutela dei creditori, la garanzia dell'efficacia dei controlli fiscali e della
lealtà nei rapporti commerciali. Tali obiettivi sarebbero stati riconosciuti
dalla giurisprudenza della Corte come legittime cause giustificative.
- 110.
- Secondo la camera di commercio e i governi olandese, tedesco ed austriaco,
la norma di cui all'art. 4 della WFBV, relativa al capitale minimo, al suo
versamento e al suo mantenimento, è diretta a tutelare i creditori ed i terzi.
L'importanza del capitale minimo sarebbe espressamente riconosciuta all'art. 6
della seconda direttiva. Le norme sul capitale minimo perseguirebbero
principalmente lo scopo di rafforzare la capacità finanziaria delle società
garantendo in tal modo una tutela più intensa dei creditori privati e
pubblici. Esse avrebbero, in via generale, lo scopo di proteggere tutti i
creditori dal rischio di insolvenza fraudolenta, rischio che sorge con la
costituzione di società che, fin dall'inizio, non dispongono di capitale
sufficiente.
- 111.
- La responsabilità solidale degli amministratori rappresenterebbe, secondo
il governo olandese, un'adeguata sanzione in caso d'inosservanza delle
disposizioni della WFBV. Così, gli Stati membri, in assenza di provvedimenti
comunitari di armonizzazione, fruirebbero di un'ampia discrezionalità nello
stabilire le sanzioni che conseguono all'inosservanza delle loro disposizioni
nazionali (sentenza 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione/Francia,
Racc. pag. I-6959, punto 33). La scelta di tale sanzione si fonderebbe, da una
parte, sulla volontà di applicare la stessa norma che vale per gli
amministratori di una società olandese. Del resto, tale regola non è nemmeno
sconosciuta al diritto comunitario, come dimostra l'art. 51 del regolamento
(CE) del Consiglio 8 ottobre 2001, n. 2157, relativo allo statuto della
Società europea (SE) (GU L 294, pag. 1).
- 112.
- Dall'altra, il governo olandese sostiene che, poiché gli amministratori
sono responsabili del buon andamento della società, è normale che sorga la
loro responsabilità quando la società non rispetta le disposizioni della WFBV.
- 113.
- Infine, l'art. 4, n. 1, della seconda direttiva consentirebbe agli Stati
membri di adottare le adeguate disposizioni relative alla responsabilità per
gli obblighi assunti dalla società o per conto di essa nel caso in cui
quest'ultima non potesse essere sciolta.
- 114.
- La camera di commercio aggiunge poi che le disposizioni della WFBV non
sono discriminatorie. A suo avviso, esse sono dirette piuttosto ad applicare
alle società straniere le norme che vigono per le società di diritto olandese.
- 115.
- Il governo olandese afferma che le disposizioni della WFBV relative al
capitale minimo ed alla responsabilità degli amministratori sono idonee a
realizzare l'obiettivo perseguito. A tale riguardo, esso insiste sul fatto che
tale valutazione può essere svolta solo prendendo in considerazione
l'obiettivo fondamentale e centrale della WFBV, vale a dire la repressione del
ricorso abusivo a società straniere e dell'abuso della libertà di
stabilimento.
- 116.
- Il governo austriaco ricorda, inoltre, che le disposizioni relative al
capitale minimo costituiscono un mezzo idoneo e proporzionato, come
riconosciuto dal diritto comunitario. Così, per le società per azioni, la
stessa seconda direttiva ha stabilito l'importanza del capitale minimo.
Mancherebbe, invece, un'analoga previsione per le società a responsabilità
limitata. Tuttavia, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, in tutti gli Stati membri sarebbero presenti
disposizioni relative al capitale minimo che le suddette società devono
garantire. Al contrario della responsabilità personale dei soci, che spesso si
rivelerebbe priva di utilità in caso di fallimento, il capitale sociale
fornirebbe una solida garanzia.
- 117.
- A parere della camera di commercio, inoltre, tali misure non sono
sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. L'inosservanza degli
obblighi posti dalla WFBV non comporterebbe il rifiuto del riconoscimento
della società straniera, bensì, solamente, la responsabilità solidale dei suoi
amministratori. La camera di commercio sostiene, al riguardo, che il fatto che
una società non soddisfi - o non soddisfi più - gli obblighi relativi al
capitale minimo costituisce un chiaro indizio del pericolo di un abuso o di
una frode, qualora essa, peraltro, non abbia collegamenti reali con lo Stato
di costituzione.
- 118.
- L'Inspire Art, il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono la
tesi opposta e ritengono che le disposizioni della WFBV non siano
giustificate.
- 119.
- Innanzi tutto, non si potrebbe trarre alcuna giustificazione della WFBV
dall'art. 46 CE.
- 120.
- Quanto all'abuso di diritto, dalla citata sentenza Centros risulterebbe
che un siffatto abuso non è integrato dal semplice fatto che una società non
eserciti alcuna attività economica nello Stato di costituzione. Spetterebbe
piuttosto alle autorità e ai giudici nazionali il compito di verificare, in
ogni singolo caso, la sussistenza dei presupposti per la giustificazione di
una siffatta restrizione alla libertà di stabilimento. A tal fine non è
sufficiente una disciplina legislativa generale come la WFBV.
- 121.
- La citata sentenza Centros avrebbe ammesso la possibilità, da parte di uno
Stato membro, di limitare la libertà di stabilimento allorché esso faccia
valere l'osservanza di disposizioni relative all'esercizio di determinate
attività professionali. Ciò non si verificherebbe nella fattispecie. Per
quanto riguarda l'Inspire Art, infatti, non si tratterebbe tanto di
disciplinare l'esercizio delle sue attività nei Paesi Bassi, quanto della
questione se debbano essere osservate le norme del diritto societario
olandese, ad es. quelle relative al capitale minimo, quando essa si stabilisce
a titolo secondario nei Paesi Bassi. Nella stessa sentenza, la Corte avrebbe
dichiarato che il fatto di approfittare delle disposizioni più favorevoli di
un altro Stato membro non costituirebbe, di per sé, un abuso, ma rientrerebbe
proprio nell'esercizio della libertà di stabilimento.
- 122.
- L'Inspire Art, il governo del Regno Unito e la Commissione affermano
inoltre che, nella citata sentenza Centros, la Corte avrebbe dichiarato che la
tutela dei creditori non rientra, in linea di principio, nel regime di deroga
di cui all'art. 46 CE.
- 123.
- A loro avviso, le disposizioni della WFBV relative al capitale minimo e
alla responsabilità degli amministratori non potrebbero essere giustificate
nemmeno da motivi imperativi di interesse pubblico inerenti alla tutela dei
creditori, in quanto tali disposizioni non sarebbero idonee a garantire tale
tutela.
- 124.
- A tale riguardo, l'Inspire Art e la Commissione rilevano che la società si
presenta come società di diritto inglese e che, di conseguenza, i creditori
non possono essere tratti in inganno su questo aspetto.
- 125.
- D'altro canto, in un una certa misura, anche i creditori dovrebbero
rispondere delle loro azioni. Se le garanzie fornite loro dal diritto inglese
non gli bastano, essi potrebbero o insistere per ottenere ulteriori garanzie,
o rinunciare a trattare con una società di diritto straniero.
- 126.
- Il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono che la WFBV non
sarebbe stata applicabile qualora la Inspire Art avesse svolto una pur esigua
attività economica anche in un altro Stato membro. Eppure, in tal caso, il
rischio per i creditori sarebbe lo stesso presente nel caso in cui l'attività
economica venga svolta esclusivamente nei Paesi Bassi, se non addirittura
maggiore.
- 127.
- Secondo l'Inspire Art, le disposizioni relative al capitale minimo non
garantiscono alcuna tutela ai creditori. Così, il capitale minimo, subito dopo
la sua raccolta e l'iscrizione della società - anche se si trattasse di una
società di diritto olandese - potrebbe, per esempio, essere totalmente
concesso in mutuo. In tal modo, esso non potrebbe dare soddisfazione ai
creditori. Pertanto, le disposizioni della WFBV relative al capitale minimo
non sarebbero idonee a realizzare l'obiettivo della tutela dei creditori.
- 128.
- L'Inspire Art e la Commissione sostengono che le disposizioni relative
alla responsabilità solidale degli amministratori sono discriminatorie. In
forza dell'art. 4, n. 4, della WFBV, essi sarebbero tenuti a rispondere in
solido nell'ipotesi in cui, dopo l'iscrizione nel registro di commercio, il
capitale minimo scenda al di sotto della soglia prescritta. Gli amministratori
di una società di diritto olandese a responsabilità limitata, invece, non
sarebbero soggetti a questa rigorosa responsabilità. Inoltre, rispetto alle
società di diritto olandese, l'ambito dei soggetti potenzialmente tenuti a
rispondere verrebbe esteso a coloro che di fatto gestiscono gli affari della
società.
- 129.
- L'Inspire Art, il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che
le disposizioni di cui all'art. 4, nn. 1, 2 e 4, della WFBV siano
sproporzionate, in quanto l'Inspire Art si presenta come società di diritto
inglese.
- 130.
- Inoltre, essi sostengono che siano pensabili anche misure meno incisive.
Così, ad esempio, come sarebbe stato ammesso dalla Corte nella citata sentenza
Centros, ai creditori potrebbe essere riconosciuta per legge la possibilità di
ottenere le garanzie necessarie da tali succursali, qualora essi non si
sentissero sufficientemente garantiti dal diritto societario dello Stato di
costituzione.
Risposta della Corte
- 131.
- In via preliminare, occorre rilevare che nessuno degli argomenti
presentati dal governo olandese per giustificare la normativa in questione
nella causa principale rientra nell'art. 46 CE.
- 132.
- Pertanto, le giustificazioni proposte dal governo olandese, vale a dire la
tutela dei creditori, la repressione dell'abuso della libertà di stabilimento,
la tutela dell'efficacia dei controlli fiscali e della lealtà nei rapporti
commerciali, devono essere valutate alla luce dei motivi imperativi di
interesse pubblico.
- 133.
- A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della
Corte, i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare
l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono, per
essere giustificati, soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in
modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperativi di
interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo
perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di
questo (v., segnatamente, sentenze 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc.
pag. I-1663, punto 32; 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag.
I-4165, punto 37, e Centros, cit., punto 34).
- 134.
- Occorre pertanto esaminare se tali condizioni sono soddisfatte da
disposizioni, relative al capitale minimo, come quelle di cui alla causa
principale.
- 135.
- In primo luogo, per quanto riguarda la tutela dei creditori, e senza che
la Corte debba valutare se le norme in tema di capitale minimo costituiscano
un adeguato sistema di tutela, occorre constatare che l'Inspire Art si
presenta come una società di diritto inglese e non come una società olandese.
I suoi potenziali creditori sono sufficientemente informati del fatto che essa
è soggetta ad una legislazione diversa da quella che disciplina, nei Paesi
Bassi, la costituzione delle società a responsabilità limitata e,
segnatamente, le disposizioni in materia di capitale minimo e di
responsabilità degli amministratori. Essi possono anche riferirsi, come la
Corte ha ricordato al punto 36 della citata sentenza Centros, a determinate
norme di diritto comunitario che li tutelano, come la quarta e l'undicesima
direttiva.
- 136.
- In secondo luogo, quanto alla lotta contro l'abuso della libertà di
stabilimento, occorre ricordare che uno Stato membro ha il diritto di adottare
misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato,
taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all'impero delle leggi
nazionali, e che gli interessati non possono avvalersi abusivamente o
fraudolentemente del diritto comunitario (sentenza Centros, cit., punto 24 e
giurisprudenza cit.).
- 137.
- Tuttavia, anche se, nella causa in esame, l'Inspire Art è stata costituita
in conformità al diritto societario di uno Stato membro - nella fattispecie il
Regno Unito - al fine, in particolare, di evitare l'applicazione del diritto
societario olandese, ritenuto più sfavorevole, cionondimeno le disposizioni
del Trattato relative alla libertà di stabilimento sono volte precisamente a
consentire alle società costituite conformemente alla normativa di uno Stato
membro e che hanno la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o il loro
stabilimento principale all'interno della Comunità, di svolgere attività nel
territorio degli altri Stati membri per il tramite di un'agenzia, di una
succursale o di una filiale (sentenza Centros, cit., punto 26).
- 138.
- Ciò considerato, come la Corte ha asserito al punto 27 della citata
sentenza Centros, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri
creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di
diritto societario gli sembrano meno severe e crei in seguito succursali in
altri Stati membri è inerente all'esercizio, nell'ambito di un mercato unico,
della libertà di stabilimento garantita dal Trattato.
- 139.
- Risulta inoltre da una giurisprudenza consolidata (citate sentenze Segers,
punto 16, e Centros, punto 29) che il fatto che una società non svolga alcuna
attività nello Stato membro in cui essa ha la sede e svolga invece le sue
attività unicamente o principalmente nello Stato membro della sua succursale
non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un comportamento abusivo e
fraudolento, che consenta a tale Stato di negare alla società interessata di
fruire delle disposizioni comunitarie relative al diritto di stabilimento.
- 140.
- Da ultimo, quanto all'eventuale giustificazione della WFBV in virtù della
tutela della lealtà nei rapporti commerciali e dell'efficacia dei controlli
fiscali, occorre dichiarare che né la camera di commercio né il governo
olandese hanno fornito elementi che consentano di dimostrare che il
provvedimento in questione soddisfa i criteri di efficacia, proporzionalità e
non discriminazione ricordati al punto 132 della presente sentenza.
- 141.
- Poiché le disposizioni sul capitale minimo sono incompatibili con la
libertà di stabilimento come garantita dal Trattato, lo stesso deve
necessariamente valere per le sanzioni conseguenti all'inosservanza di tali
obblighi, ossia per la responsabilità personale e solidale degli
amministratori quando il capitale non raggiunge l'importo minimo previsto
dalla normativa nazionale o quando esso scende, nel corso dell'attività, sotto
tale importo.
- 142.
- Occorre pertanto risolvere la seconda questione posta nel senso che né
l'art. 46 CE, né la tutela dei creditori, né la repressione dell'abuso della
libertà di stabilimento, né la tutela della lealtà nei rapporti commerciali e
dell'efficacia dei controlli fiscali permettono di giustificare l'ostacolo
alla libertà di stabilimento, garantita dal Trattato, rappresentato dalle
disposizioni di una legislazione nazionale, come quella in esame, sul capitale
minimo e sulla responsabilità personale e solidale degli amministratori.
- 143.
- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le
questioni pregiudiziali come segue:
- «L'art. 2 dell'undicesima direttiva osta ad una normativa nazionale, come
la WFBV, che preveda, a carico di una succursale di una società costituita in
conformità alla legislazione di un altro Stato membro, obblighi di pubblicità
non previsti dalla detta direttiva.
- Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale, come la WFBV,
che subordina l'esercizio della libertà di stabilimento a titolo secondario in
tale Stato, da parte di una società costituita secondo la legislazione di un
altro Stato membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e
alla responsabilità degli amministratori, stabilite dal diritto nazionale per
la costituzione di società. I motivi per cui la società è stata costituita nel
primo Stato membro, nonché il fatto che essa eserciti la sua attività
esclusivamente, o quasi, nello Stato membro di stabilimento, non la privano,
salvo che sia dimostrata caso per caso l'esistenza di un abuso, del diritto di
avvalersi della libertà di stabilimento garantita dal Trattato CE».
Sulle spese
- 144.
- Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, italiano, austriaco e
del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Kantongerecht te Amsterdam
con ordinanza 5 febbraio 2001, dichiara:
1) L'art. 2 dell'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989,
89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato
membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, osta
ad una normativa nazionale, come la Wet op de formeel buitenlandse
vennootschappen (legge sulle società formalmente straniere) del 17 dicembre
1997, che preveda, a carico di una succursale di una società costituita in
conformità alla legislazione di un altro Stato membro, obblighi di pubblicità
non previsti dalla detta direttiva.
2) Gli artt. 43 CE e 48 CE ostano ad una normativa nazionale, come la Wet
op de formeel buitenlandse vennootschappen, che subordini l'esercizio della
libertà di stabilimento a titolo secondario in tale Stato, da parte di una
società costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro, a
determinate condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilità
degli amministratori, stabilite dal diritto societario nazionale per la
costituzione di società. I motivi per cui la società è stata costituita nel
primo Stato membro, nonché il fatto che essa eserciti la sua attività
esclusivamente, o quasi, nello Stato membro di stabilimento, non la privano,
salvo che sia dimostrata caso per caso l'esistenza di un abuso, del diritto di
avvalersi della libertà di stabilimento garantita dal Trattato CE.
Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet
Schintgen
Timmermans
Gulmann
Edward
La Pergola
Jann
Skouris
Macken
Colneric
von Bahr
Cunha Rodrigues
Rosas
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias